Rapporti tra giudizio civile e penale in caso di esito positivo della messa alla prova (Redazione)

La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 6250 del 9 marzo 2025 ha stabilito che in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell’imputato: ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda.

Nel caso esaminato, il ricorrente era stato escluso dal bacino di emergenza previsto dalla legge regionale per il riconoscimento del beneficio di un sussidio a causa del procedimento penale concluso con l’esito positivo della messa alla prova.

La Suprema Corte ha ricordato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M, Rv. 268635, secondo cui tale sentenza non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, 2 Dellagaren, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642, secondo cui l’adozione dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione).