“Pur volendo soprassedere”: quando il linguaggio del giudice di legittimità si fa caotico e concettualmente inappropriato (Vincenzo Giglio)

Ho letto Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9218/2025, udienza del 14 febbraio 2025, pubblicata il 6 marzo 2025.

Ne parlo non per la decisione in sé e per gli orientamenti interpretativi di cui è frutto, che non presentano alcun profilo degno di nota, ma per alcuni passaggi testuali che mi appaiono sorprendenti.

Li riporto qui di seguito (le parti omesse sono evidenziate dal simbolo […], i neretti e la numerazione sono miei):

1. “Pur volendo soprassedere sulla palese inammissibilità dei motivi di ricorso con i quali sono dedotti in maniera promiscua i tre vizi di motivazione denunciabili nella sede di legittimità […] il primo ed il secondo di essi, spesi in ordine alla conferma dell’affermazione di responsabilità per i delitti di ricettazione del motociclo e di resistenza a pubblico ufficiale, sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, correttamente scrutinate nella conformità verticale delle decisioni di condanna”.

2. “il motivo di gravame specificamente prodotto in tema di prevalenza delle attenuanti era quanto mai generico, oltre che manifestamente infondato in diritto, non necessitava pertanto di una replica diffusa sul punto”.

3. “Il terzo motivo di ricorso non si confronta con il testo motivazionale della sentenza impugnata, ove alle pagine 10 e 11, nel paragrafo (sub 1.4) dedicato alla resistenza a pubblico ufficiale si dà conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere coperta dalla volontà diretta di ledere la condotta contestata. Il motivo è quindi aspecifico”.

2. “È fondato l’ultimo motivo, nella parte in cui (sostenuto dal motivo nuovo, che denunzia violazione del divieto di reformatio in peius) censura la misura sanzionatoria degli aumenti (capo 4) per continuazione, calcolati separatamente per ciascuno dei reati satellite”.

3. “P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in […]. Rigetta il ricorso nel resto”.

Note di commento

È il momento di giustificare la mia sensazione di sorpresa.

L’estensore afferma di voler soprassedere sulla palese inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti ad asseriti vizi della motivazione.

Sembrerebbe una concessione paternalistica.

Se lo è, è sbagliata: nessuna norma attribuisce al giudice di legittimità il potere di accantonare una causa di inammissibilità e nessun principio ordinamentale gli consente valutazioni paternalistiche.

L’estensore prosegue individuando motivi manifestamenti infondati ed aspecifici.

Il collegio accoglie un solo motivo, l’ultimo, e il dispositivo riporta correttamente l’esito di tale accoglimento parziale, cioè l’annullamento con rinvio quoad poenam.

Lo stesso dispositivo contiene infine la formula “Rigetta il ricorso nel resto”.

È per ciò stesso un dispositivo sbagliato: la manifesta infondatezza è causa di inammissibilità e lo stesso vale per la aspecificità, eppure ad esse segue “soltanto” il rigetto.

Il fenomeno appena segnalato trova un’eco in un’altra espressione piuttosto frequente nella nomenclatura della Suprema Corte: l’infondatezza ai limiti dell’inammissibilità.

Un esempio recente tra i tanti è offerto da Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 6528/2025, udienza del 24 gennaio 2025, pubblicata il 17 febbraio 2025 nella quale si legge che “I motivi di merito, trattabili congiuntamente, sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità nella misura in cui ripropongono censure già dedotte in appello, motivatamente disattese”. Anche in questo caso i motivi di cui si parla sono stati rigettati, non dichiarati inammissibili.

È agevole rilevare che un motivo di ricorso o è ammissibile o è inammissibile, non esiste alcuna terra di nessuno in cui collocare un terzo genere che lambisce i due ambiti senza appartenere ad alcuno di essi; l’assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata è ordinariamente sanzionata con l’inammissibilità.

L’infondatezza ai limiti dell’inammissibilità si risolve quindi in un enigma inspiegabile, una bizzarria pretoria che, essa sì, supera i limiti dell’inammissibilità concettuale.

Cosa desumere da queste strane incongruenze?

Molte sarebbero le congetture possibili, qui me ne consento solo una: se è questo il modo in cui la Cassazione tratta la materia dell’inammissibilità, non c’è da stupirsi della sua sbalorditiva proliferazione perché, come la si può escludere a torto quando c’è, la si può dichiarare altrettanto a torto quando non c’è.