Patrocinio a spese dello Stato: la revoca del beneficio per mancanza dei requisiti non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento all’avvocato (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9628 depositata il 10 marzo del 2025 ha ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

Ricordiamo che il principio è consolidato ma spesso i giudici di merito non tengono conto dell’orientamento di legittimità, tra le tante Cassazione penale, sezione 6, numero 17668/2019.

Nella sentenza del 2019, sopra richiamata, in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui era stata revocata l’ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari.