La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 9292/2025 ha ricordato che non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo. (Sez. 1 , n. 6752 del 19/11/2018, Rv. 274803).
Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, tale principio non deve essere applicato nel caso in esame poiché, come evidenziato dai giudici del merito, V. era alla guida di un veicolo di cilindrata 300 c.c., che, dunque, non poteva essere qualificato come ciclomotore.
