Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9276/2025, udienza del 18 febbraio 2025, ha chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso.
L’occupazione costituisce dunque l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione.
Nel caso in cui essa si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (in termini, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019-01; da ultimo, Sez. 2, n. 3764 del 13/12/2024, dep. 2025).
