Una delle novità di spicco della Riforma Cartabia è costituita dalle pene sostitutive del carcere che possono essere disposte direttamente dal giudice di cognizione.
A tal proposito si segnala la sentenza del Tribunale di Roma sezione 1 Giudice dottoressa Nicchi del 7 marzo 2025 (in allegato al post il dispositivo), che nel giudizio direttissimo ha applicato direttamente, in sostituzione della pena detentiva, i lavori di pubblica utilità per la medesima durata della pena comminata.
Una decisione interessante perché il giudizio non ha richiesto rinvii per la predisposizione del programma e l’istruttoria preliminare non c’è stata.
Quali sono gli adempimenti dell’avvocato e i documenti necessari da produrre al giudicante per poter procedere, già in sede di cognizione, alla sostituzione della pena?
La pena sostitutiva può essere applicata con tempi veloci se il difensore produce atti completi per agevolare o addirittura eliminare l’istruttoria preliminare, evitando la seconda udienza e il programma preventivo dell’UEPE, il cui intervento anticipato resta indispensabile solo per la semilibertà.
Le pene applicabili al posto della reclusione e dell’arresto sono: semilibertà; detenzione domiciliare; lavoro di pubblica utilità; pena pecuniaria.
Il limite di pena per l’applicazione delle pene sostitutive è salito, è utile ricordarlo, da due a quattro anni.
Soppresse le misure della semidetenzione e della libertà controllata. Scattano la semilibertà e la detenzione domiciliare al posto del carcere entro il tetto di quattro anni di reclusione, mentre è previsto il lavoro di pubblica utilità in luogo della cella fino a tre anni.
Raddoppia da sei mesi a un anno la soglia per la pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. La durata di semilibertà e detenzione domiciliare è pari a quella della sanzione detentiva sostituita.
Nel caso esaminato, il difensore dopo l’udienza di convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. ha chiesto un termine a difesa.
Allo stesso tempo, ha indicato al proprio assistito la lista degli enti convenzionati con il Tribunale ordinario di Roma anch’essa allegata alla fine del post.
La strada della pena sostitutiva era percorribile sia per la concreta riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 73 comma 5 Legge Stupefacenti e sia per il ponderoso casellario giudiziale a carico dell’imputato che impediva la richiesta della sospensione condizionale della pena.
Individuato l’ente disponibile si è depositato il programma redatto con l’indicazione dei lavori di pubblica utilità da svolgersi nelle giornate di sabato e domenica per la durata di quattro ore giornaliere.
Si è quindi proceduto alla richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato e il giudice ha disposto in sentenza la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità con l’indicazione delle prescrizioni da seguire.
Il risultato è stato ottenuto ed è un buon risultato, essendosi evitati un inutile ricorso alla pena detentiva ed altrettanto inutili more procedimentali.
Per ottenerlo è bastata una proficua collaborazione tra un difensore proattivo e un giudice che ha colto il senso più vero della Riforma Cartabia.
E’ questa la giustizia che piace.
