Corte Costituzionale : nella camera di consiglio di oggi due questioni in tema esecuzione pena (Redazione)

Si segnala ai lettori che, oggi, la Consulta ha esaminato due questioni di indubbia rilevanza in tema di esecuzione pena.

In particolare, indichiamo il tema dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 656 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione.

Questione che potrebbe avere effetti deflagranti sul sistema della pena in Italia.

Ricordiamo, che l’art. 656 comma 6 c.p.p. per le decisioni del tribunale di sorveglianza sulle istanze di misure alternative dispone così: “il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta”.

Se questa è la previsione normativa, la realtà è ben diversa: le decisioni arrivano dopo anni e ciò comporta, secondo i dati del Ministero della Giustizia, che quasi centomila persone, i cosiddetti liberi sospesi, rimangono in attesa con la loro vita appesa ad un filo.

I liberi sospesi sono le persone condannate (ma anche dannate, come si vedrà) a pene detentive inferiori ai 4 anni (o 6 se tossicodipendenti) che hanno ottenuto dalla procura la “sospensione” dell’esecuzione della pena.

Queste persone rimangono anche per anni in attesa di una pronuncia da parte del giudice di sorveglianza chiamato a decidere se affidarle ai servizi sociali oppure se mandarle in carcere e quindi sono “sospesi” in attesa della decisione (per un nostro approfondimento sulla questione, a questo link).

Inoltre, spesso il trascorrere del tempo determina il susseguirsi di ordini di esecuzione che comportano alle volte il superamento della soglia dei 4 anni e in questo caso si aprono le porte del carcere perché la decisione sulle precedenti istanze non è avvenuta nei termini indicati dall’art. 656 comma 6 c.p.p. ed è proprio questa la questione prospettata alla Corte costituzionale 

Le due questioni da decidere sono le seguenti:

1) Con ordinanza numero 174/2024 del 10 aprile 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di incostituzionalità dell’articolo 47-quinquies, comma 7, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre detenuto solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”;

Disparità di trattamento tra madre e padre, a fronte di una previsione di favore per la donna non giustificabile rispetto alle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialità, della parità tra coniugi-genitori e della protezione della gioventù.

Incidenza in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali la cui tutela è riconducibile nell’alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalità degli individui .

Contrasto con la normativa convenzionale sul diritto del minore alla cosiddetta bigenitorialità, come interpretata dalla Corte EDU.

Inosservanza degli obblighi internazionali.

In subordine: Irragionevole disparità di trattamento in danno del padre anche rispetto alla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria di cui all’art. 47-ter, c. 1, lett. b), della legge n. 354 del 1975 e rispetto a quella prevista da altre norme analoghe, tra cui l’art. 275, c. 4, codice di procedura penale- rif. artt. 2, 3 e, in particolare, 3, c. 2°, 29, 30, 31, c. 2°, e 117 Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

2) Con ordinanza numero 190/2024 del 18 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di incostituzionalità dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 656 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; e gli articoli 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente, dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche quando – ferma restando la valutazione degli altri presupposti – il superamento del residuo di pena di quattro anni, tre anni o due anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 656 nella decisione di una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione;

Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell’ esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, c. 6, codice procedura penale in relazione a una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza.

Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU.

Mancata previsione della possibilità di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena rispettivamente di quattro anni [art. 47-bis e 47-ter, c. 2, (recte: c. 1) ordinamento penitenziario], tre anni (art. 47, c. 1, ordinamento penitenziario) e due anni [art. 47-ter, c. 3, (recte: c. 1-bis) ordinamento penitenziario] sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, c. 6, codice di procedura penale in relazione a una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza

Lesione dei principi relativi alla effettività e alla ragionevole durata del processo (anche in fase esecutiva).

Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 5 e 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali