Nell’era del processo telematico e delle interconnessioni digitali ci sembra interessante segnalare la sentenza 42127 del 3 luglio-15 novembre 2024 con cui la prima sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che integra il delitto di furto d’uso la condotta di colui che, collegandosi mediante allaccio abusivo al “box” di ripartizione dell’altrui rete telefonica, si appropria temporaneamente della relativa linea per utilizzarne la connessione internet, sottraendola alla persona offesa ed impedendole di navigare in rete.
La Corte di legittimità per stabilire il principio di diritto cristallizzato nella massima di cui sopra ha iniziato col domandarsi se una connessione Internet potesse rientrare nella nozione di “energia” di cui all’art. 624, comma 2, cod. pen., e quindi fosse res suscettibile di una condotta appropriativa.
Il quesito viene risolto negativamente e, conseguentemente, la connessione internet non può essere considerata un bene autonomamente suscettibile di appropriazione con ciò escludendo la configurabilità del delitto di furto p e p. dall’art. 624 c.p. ma non quella del delitto di furto d’uso ex art. 626, cod. pen.
Tale soluzione, secondo la Corte di cassazione, si basa sui principi espressi dalla sentenza delle Sezioni unite Vattani (Sez. U. n. 19054 del 16/4/2013, Rv. 255299) per la quale le energie suscettibili di condotta appropriativa ex art. 624 cod. pen. sono solo quelle che vengono captate dall’uomo mediante l’apprestamento di mezzi idonei, in modo tale da essere impiegate a fini pratici, distribuite, scambiate, etc.: deve trattarsi, dunque, di una forza della natura misurabile in danaro. Al contrario, le energie in questione non possono tecnicamente essere oggetto di appropriazione, in quanto non sono oggetto di previo possesso o disponibilità da parte dell’utente del telefono. E questo perché non preesistono all’uso dell’apparecchio, ma sono prodotte proprio dalla sua attivazione. Oltre a ciò, sul piano intrinseco, esse si caratterizzano per il fatto di “propagarsi”, e non si può, quindi, procedere al loro concreto immagazzinamento, funzionale a un impiego pratico misurabile in termini economici, sì da rispondere all’esplicito requisito di cui all’ultima parte del comma secondo dell’art. 624 cod. pen.
Conclusivamente, nel caso esaminato dalle Sezioni unite, la Corte di legittimità ha ritenuto che la condotta di utilizzo della linea telefonica da parte del dipendente pubblico non potesse rientrare nel paradigma del peculato dell’energia telefonica, in quanto non avente ad oggetto un bene su cui possa manifestarsi una condotta appropriativa, bensì in quello del peculato d’uso dell’apparecchio telefonico.
Bene ha fatto, secondo il collegio decidente, la Corte di appello analogamente a quanto ritenuto nella citata pronuncia di legittimità, a ritenere sussistente nel caso concreto non già la condotta di peculato d’uso ex art. 314 ,2 comma c.p., essendo diversi i soggetti agenti, bensì quella di furto d’uso ex art. 626, n.1 c.p., in ragione della perfetta sovrapponibilità delle due condotte materiali che consistono nel fare uso momentaneo della cosa che viene, dopo l’uso momentaneo, immediatamente restituita.
Invero, concordano i giudici di legittimità, la condotta del furto d’uso, nella sua definizione codicistica, è perfettamente sovrapponibile alla condotta caratterizzante il peculato d’uso: fare un uso momentaneo della cosa che viene immediatamente restituita.
Conseguentemente, come nel caso Vattani, oggetto del peculato d’uso non è stata ritenuta l’energia telefonica, bensì l’apparecchio telefonico, così l’oggetto della condotta di furto d’uso contestata nel caso di specie è la linea telefonica, che è il mezzo attraverso il quale si realizza la connessione internet, l’attivazione della quale consente di sviluppare la connessione necessaria per navigare.
Va precisato, infine, che nel caso di specie l’imputato utilizzava la connessione internet che linea faceva capo alla persona offesa sottraendolo dalla disponibilità dell’avente diritto il quale non riusciva, infatti, a navigare.
Tale ultima precisazione si ritiene importante poiché, se invece, il titolare della linea telefonica non subisse interruzioni o sospensioni al suo legittimo utilizzo si verificherebbe al più un uso contemporaneo della cosa da parte dell’agente senza alcuna sottrazione nemmeno della linea telefonica, con forse, una mera diminuzione della potenza ed efficacia della connessione internet ad essa abbinabile.
