Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 8921/2025, udienza del 20 febbraio 2025, ha ribadito, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite, che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Ricorso per cassazione
Il difensore di GD ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 25 novembre 2021, ha rideterminato la pena in anni quattro mesi sei e giorni quindici di reclusione e 1.290 euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ne chiede l’annullamento per la violazione degli artt. 627 e 531 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione dei reati contestati al capo 5) dell’imputazione, commessi prima del 28 giugno 2016, aventi ad oggetto la falsificazione di sedici certificati medici.
Deduce che la Corte di appello sembra aver valutato la richiesta, formulata con memoria depositata in udienza, come questione nuova, benché ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione, ivi compreso il potere di decidere questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, come la prescrizione.
Segnala che la sentenza di annullamento di questa Corte aveva ad oggetto il reato più grave e il rinvio era stato disposto per la rideterminazione della pena, in quanto la pena per i reati satellite era stata calibrata su quella del reato più grave, sicché, essendo il rapporto processuale in punto di pena ancora aperto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei reati per i quali era nelle more decorso il termine di prescrizione.
Cita in proposito recenti pronunce di questa Corte relative a casi in cui l’annullamento con rinvio aveva ad oggetto il reato più grave; riporta ampi passaggi della motivazione in cui si giustifica il superamento del diverso orientamento, cui aderisce la Corte di appello, senza argomentare e senza rilevare, una volta individuato il nuovo reato più grave, l’intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo 5), essendole demandato il compito di rivalutare il trattamento sanzionatorio e di incidere sugli aumenti per i reati satellite.
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile.
L’annullamento con rinvio disposto dalla predetta Corte ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Rv. 246616).
Ciò in forza del chiaro disposto dell’art. 624 cod. proc. pen. a norma del quale “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata“: è dunque indubbiamente riconosciuta dalla legge l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
Le uniche ipotesi in cui è eccezionalmente possibile per il giudice del rinvio dichiarare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento sono limitate al caso in cui la Corte di cassazione abbia escluso la sussistenza di un’aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato (Sez. 5, n. 17050 dell’8 febbraio 2013, Rv. 255092) o nel caso di dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato (Sez. 4, n. 12640 del 06/02/2018, Rv. 272244).
