La schizofrenia legislativa è palpabile nel caso esaminato dalla cassazione sezione 1 con la sentenza numero 1064/2025, in relazione alla procedibilità del delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d’ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60.
In pratica il delitto era procedibile d’ufficio, durante il giudizio, viene prima introdotto il regime di procedibilità a querela e poi ripristinato quello di perseguibilità d’ufficio.
La Suprema Corte ha ricordato che in tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela.
Nel caso esaminato, occorre premettere che, all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado (23 settembre 2022), il delitto di violenza privata con l’aggravante contestata era procedibile d’ufficio e tale era anche alla data del decreto di citazione in giudizio in appello (30 giugno 2023).
Al contrario, nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e la I. 60/2023 (vale a dire tra il 31 dicembre 2022 ed il 16 giugno 2022) tale reato era perseguibile a querela anche se aggravato dal metodo mafioso; inoltre, è pacifico che, nel caso di specie, le persone offese non hanno mai proposto querela.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato la natura mista, sostanziale e processuale, della querela (v., ad es., Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01; v. anche, a titolo puramente esemplificativo, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999, a proposito del regime di irrevocabilità della querela, previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 o:tobre 2013 n. 119; Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862, a proposito della modifica che, ai sensi dell’art. 24 I. n. 273 del 2002, aveva riguardato il regime di procedibilità previsto per l’art. 642 cod. pen.; Sez. 3, n. 27i3 del 08/07/1997, F., Rv. 209188, quanto al regime di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall’art. 609 septies cod. pen., introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n.66; su un piano generale, v., di recente, Corte cost., sent. n. 151 del 2023), traendone la coerente conseguenza che, in tema d reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lqs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica.
In una prospettiva ricostruttiva degli orientamenti giurisprudenzial , Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 – 01, hanno ricordato come la giurisprudenza penale, non ritenendo applicabile, in difetto di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum, non considera la querela come un elemento essenziale del reato, un elemento, cioè, che concorra all’esistenza stessa dell’illecito, in mancanza del quale, stante la sopravvenuta sostituzione del precedente regime giuridico di procedibilità di ufficio, possa venire in considerazione la previsione dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., tale da comportare il travolgimento anche del giudicato formale.
La giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro ) per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
Orbene, secondo Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, F., Rv. 209188, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma nche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto, Sez. 2, n. 51659 del 17/11/2023, Bianco, Rv. 285679 — 02, tra [altro, proprio occupandosi della questione sollevata nel presente procedimento, ha chiarito in modo condivisibile che, in tema di violenza privata, l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, di cui all’art. 339, comma primo, cod. pen., in presenza della quale il delitto diviene procedibile d’ufficio, non coincide con quella pnvista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto le associazioni segrete cui fa riferimento il citato art. 339, comma primo, cod. pen. sono quelle aventi le finalità de!,critte dall’art. 1 legge 25 gennaio 1982, n. 17, ossia quelle che “anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in t atto o in parte e anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta a intel ferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubt liche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale“.
Nel corpo della motivazione ha poi aggiunto, per giustificare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al reato di violenza privata attribuito ad alcuni imputati, che la modifica normativa che ha ripristinato la procedibilità d’ufficio per il delitto del quale si tratta, ove aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nc n era ancora in vigore nel momento in cui (24 febbraio 2023) la Corte di appello aveva deciso sulla procedibilità: pertanto, «la Corte di appello, al momento della sua decisione, avrebbe dovuto applicare la norma sulla procedibilità più favorevole all’imputato».
Il riferimento al momento della decisione ritorna, nella motivazione, poco oltre, quando si sottolinea che «e che il delitto di cui all’art. 13 610 cod. pen. […] -considerato al tempo della pronuncia della sentenza impugnata- era un reato procedibile a querela della persona offesa».
Pertanto, alla stregua della costante giurisprudenza della Suprema Corte, quale sopra riassunta e ribadita da Sez. U Salatino, non esiste dubbio alcuno che il giudice debba prendere atto del più favorevole regime a querela quale intervenuto nel corso del processo e prima della decisione definitiva.
In altri termini, il profilo processuale della querela non può escludere l’applicazione del principio contenuto nel quarto comma dell’art. 2 cod. pen. in considerazione della natura garantistica di esso.
Va aggiunto, a riprova dell’esattezza della conclusione, che se, in ipotesi, tra il 31 dicembre 2022 ed il 16 giugno 2023, le persone offese avessero rinunciato, ai sensi dell’art. 124, secondo comma, cod. pen., al diritto di querela, si sarebbe consolidato il diritto dell’imputato di ottenere la pronuncia di improcedibilità, proprio in forza della più favorevole disciplina intermedia ai sensi del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.
Alle medesime conclusioni, peraltro, si giunge anche in una prospettiva strettamente processuale.
Invero, va ricordato che Sez. U, n. 499:i5 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 — 01 (che richiama Sez. U, n. 12233 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529 – 01) ha evidenziato che l’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, data la sua collocaziore sistematica nell’ambito del capo relativo ad “atti e provvedimenti” e prevede l’obbligo (recte, dovere) dell’immediata declaratoria, d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice “riconosce” come già acquisite agli atti.
Si è quindi di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l’exitus processus ed il favor rei, s’impone al giudice il proscioglimento immediato dell’imputato, ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto – per ragioni di merito – l’imputazione o ne fanno venire meno – per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l’avverarsi di una causa estintiva – la effettiva ragion d’essere») e osserva che l’espressione “immediata declaratoria“, presente soltanto nella rubrica dell’art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di “tempestività temporale” assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano […]; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice.
Pertanto, in qualunque momento si verifichi in concreto la situazione di improcedibilità (nel caso di specie, col decorso del termine previsto dalla disciplina intertemporale dettata dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 50), il giudice ha l’obbligo di prenderne atto.
