Reato continuato: una stella cadente? (Vincenzo Giglio)

La finalità dell’istituto

È noto che l’istituto del reato continuato è stato concepito per finalità di mitigazione della pena a favore dei soggetti che compiono una pluralità di illeciti.

In sua assenza, infatti, dovrebbe sempre applicarsi il criterio del cumulo materiale, cioè la pura e draconiana sommatoria delle pene inflitte per ciascuno dei reati compiuti, con il rischio consistente di pervenire ad esiti sanzionatori esorbitanti la “necessità” di pena nel singolo caso e quindi tali da porsi in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella notissima sentenza n. 313/1990 (punto 8 del “Considerato in diritto”) deve sovrintendere alla pena “da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.

Il reato continuato è dunque espressione del principio del favor rei e questa sua natura deve (dovrebbe) necessariamente orientare l’interprete cui è demandato il compito di verificare se ricorra o meno il requisito del medesimo disegno criminoso richiesto dall’art. 81, cpv., cod. pen., come tratto unificante della pluralità di azioni o omissioni.

Come dire che l’istituto in esame deve (dovrebbe) essere inteso non solo e non tanto sul piano della fenomenologia del reato, cioè delle forme della sua manifestazione, quanto piuttosto su quello della commisurazione della pena.

Il medesimo disegno criminoso

Se è chiara la “missione” affidata al reato continuato, lo è assai meno la leva immaginata dal legislatore per legittimarne l’applicazione, quell’identità del disegno criminoso la cui vaghezza descrittiva è causa di una discrezionalità valutativa troppo ampia e quindi troppo esposta non solo a tutti i dissidi interpretativi di cui è capace la giurisprudenza italica ma anche, e ben più pericolosamente, agli stimoli esterni alla giurisdizione, soprattutto se orientati in senso punitivo.

La difficoltà di arrivare ad una messa in chiaro convincente e condivisa dell’elemento di cui si parla è ben rappresentata da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 30702/2018.

Vi si legge quanto segue:

Per aversi medesimo disegno criminoso deve esistere collegamento (o cd. connessione di natura sostanziale) tra i fatti. Le diverse condotte si devono saldare in un programma unitario e devono aggregarsi in un progetto coeso ab initio, che risulti delineato almeno nei tratti generali. Pur senza addentrarsi nella definizione della sua natura, che oscilla tra il carattere intellettivo o psichico e la consistenza obiettiva, è necessario che le singole condotte siano espressione di un piano concepito unitariamente e non risultino frutto di determinazioni estemporanee e finalisticamente slegate. Si comprende, pertanto, come spesso possa risultare difficoltoso accertare se le realizzazioni esteriori siano o meno espressione di un conato unico, giacché obiettivi intimistici dell’agente, non di rado, possono segnare la fase commissiva pur senza lasciare in immediato trasparire con chiarezza dalle condotte stesse l’unità finalistica che indirizza il volere dell’agente. Soprattutto, allorquando il progetto unificante si diluisca nel tempo, può sfumare nella spinta a delinquere la percettibilità della genesi aggregante unitaria e non rivelarsi all’interprete, ex re, il fine ultimo che rende meritevole (e conforme alla ratio dell’istituto) l’applicazione di una sanzione unitaria. Si comprende, allora, come l’essenza del medesimo disegno criminoso possa non emergere nella sua consistenza e possa sfuggire o, egualmente, divenire frutto di valutazioni fallaci, là dove l’interprete si tenga discosto dal ricercare proprio l’anzidetto fine ultimo, cui protende ab initio l’agente. Al contrario e in ragione di quest’obiettivo unificante il legislatore guarda con minore rigore la pluralità delittuosa. Ciò accade perché la spinta a delinquere e l’atteggiamento antidoveroso del volere si indirizzano verso uno scopo prefissato, contenendo la portata lesiva entro margini ben definiti, in un perimetro entro cui la pericolosità sociale dell’autore si autolimita, per effetto della scelta di cedere al delitto, programmando, indubbiamente, una reità plurima, al fine, tuttavia, di conseguire un risultato illecito “unico”. A fronte di ratio siffatta il sistema riconosce un beneficio in punto di trattamento penale. Recupera, dunque, la reiterazione illecita obiettivamente programmata e finalisticamente orientata all’unico risultato, alla regola di favor, scritta nell’art. 81. Contrariamente, l’azione non connotata dai crismi anzidetti risulterebbe suscettibile di essere ripetuta in occasioni indefinite ed a prescindere dal conseguimento di un fine ultimo prefigurato. Ciò, pertanto, spiega la ragione per la quale in casi ben determinati la connessione sostanziale (di tipo cd. teleologico, consequenziale o in vincolo di subordinazione tra fatti) che prescinde da un fine unitario possa rilevare come aggravante del singolo reato, legittimandone un aumento di pena (ex art. 61 n. 2) e diversificarsi concettualmente e in punto di trattamento sanzionatorio dalla programmazione illecita che caratterizza la pluralità di fatti presente nel reato continuato. Poste queste premesse l’analisi del requisito del medesimo disegno criminoso deve articolarsi su tre distinti momenti, nella consapevolezza che si tratta di un giudizio che resta, comunque, unitario e che è volto ad accertare il fine ultimo che caratterizza l’agire dell’autore. Quel fine non può essere autonomamente fissato dal giudice ovvero da costui selezionato, tra una serie di possibili ed astratte eventualità prospettate in forma ipotetica dall’istante. Non si ha difficoltà ad intendere come, ammessa soluzione siffatta, si finirebbe per ragionare attraverso mere congetture, staccando la valutazione del fatto dai crismi di certezza che, di converso, devono contraddistinguerlo. Piuttosto, chi invoca la continuazione ha obbligo di indicare esattamente l’obiettivo cui ab origine tendeva l’agire stesso e deve indicare in che termini la pluralità illecita fosse protesa a conseguire l’attuazione di un medesimo disegno criminoso. Ciò vale viepiù là dove si versi al cospetto di fatti decisamente risalenti nel tempo, ipotesi che impone l’indicazione anche dell’eventuale ragione che abbia indotto a temporeggiare sulla presentazione della domanda d’accertamento del vincolo della continuazione (dal cui riconoscimento discenderebbero indiscutibili effetti sostanziali di natura costitutivo-modificativa della pena e dei suoi effetti). Il giudice, infatti, in un primo momento deve verificare la “credibilità razionale” dell’obiettivo indicatogli come elemento aggregante la pluralità delle azioni. È un accertamento che, al di là dei criteri formali della razionalità logica, deve confrontarsi con le massime di esperienza e con i singoli elementi che emergono nel dipanarsi concreto dei fatti. In un secondo momento il decidente deve appurare se sul piano oggettivo le condotte ed il fine iniziale e unitario prospettatogli sia in nesso di coerenza con gli scopi segnalati e la tipologia illecita realizzata. L’ultimo aspetto della verifica riguarda l’accertamento sul se, acquisita la credibilità della prospettazione del fine unitario e la oggettiva coerenza dei delitti e delle azioni con il conseguimento di quel fine, i singoli reati si possano realisticamente intendere come posti in essere in diversi momenti storici, così attuando un programma illecito unitario, ma diluito nel tempo. In questa fase dell’indagine non può trascurarsi la presenza di particolari di fatto o di dati storici obiettivamente incompatibili con l’ipotesi del progetto unitario. Si può, pertanto, ribadire il principio secondo cui: “L’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell’asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l’esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario unico disegno criminoso”.

Si ritiene di affermare che la parte più convincente di questa decisione è quella iniziale in cui l’estensore elenca le difficoltà di inquadramento dell’istituto. Ogni altro passaggio successivo si risolve in formule astratte che lasciano intatto e senza linee guida il potere discrezionale del giudice.

La casistica recente

…La devianza criminale non ha nulla a che fare con la continuazione

Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 8413/2025, udienza del 21 gennaio 2025, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali.

…Insufficienza della contiguità cronologica degli illeciti e dell’identità dei titoli di reato

Afferma Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9230/2025, udienza del 31 gennaio 2025 che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

…Il concetto di determinazione estemporanea

Ricorda Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37212/2024, udienza del 27 settembre 2024, che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01).

…Ininfluenza del movente

Per Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 3895/2024, udienza dell’11 giugno 2024, il movente, invero, come causa personale determinante, ben si può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, e perciò non costituisce necessariamente sintomo di un’unica ideazione ab origine dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi.

Poiché, come noto, ai fini della continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un’unica preventiva ideazione, e che la loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l’unicità del movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può però ex se risultare decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, cpv., cod. pen.

Brevi note conclusive

La casistica appena elencata è solo un campione di una “sensibilità” interpretativa ben più diffusa facilmente apprezzabile da chiunque, per lavoro o interesse scientifico, segua con continuità l’evoluzione giurisprudenziale di legittimità e di merito.

Se ne prende atto, non rinunciando comunque ad osservare, in coerenza a quanto ricordato in premessa, che il ridimensionamento progressivo della continuazione allontana la pena dalla sua finalità costituzionale.