Opposizione a decreto penale e messa alla prova negativa: il giudice non può dichiarare l’esecutività del decreto opposto (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 8307/2025 ha ricordato che in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell’opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.

Il principio descritto era stato già enunciato dalla cassazione Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, Rv. 284646.

Inoltre l’art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce:

1 La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”.

Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione.

Nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull’argomento Sez. 4, n.28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.».

Del resto, già in precedenza si era puntualizzato, seppure in situazioni non coincidenti ma comunque caratterizzati da ratio analoga, che «Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale» (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 275273; in termini, Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068).

Dovendosi dare continuità ai richiamati principi, si impone l’annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.