La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9251/2025 ha ricordato che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione“, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite“, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01), salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. 6, Sentenza n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881 – 01).
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto per il reato di rissa è stata applicata una pena superiore al massimo edittale.
Infatti, tale reato, che era punito, al momento dei fatti, con la multa fino ad euro 309 (art. 588, comma 1, cod. pen. poi modificato con d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha aumentato la pena pecuniaria “fino ad euro 2000“), è stato posto in continuazione con quello di resistenza, punito con pena detentiva; l’aumento è stato computato sulla pena detentiva (giorni dieci di reclusione) ed è stato, quindi, disposta la conversione in pena pecuniaria (euro 2500).
Tale pena, però, è superiore al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con limitato riguardo all’aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all’art. 588 cod. pen.
La Suprema Corte ha proceduto alla rettificazione della sentenza con la sostituzione della pena inflitta dal giudice di merito per la continuazione con il reato di rissa, con il minimo previsto per la multa dall’art. 24 cod. pen., ossia 50,00 euro.
