La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1783/2025 si è soffermata sulla trattazione cumulativa di procedimento con rito abbreviato secco ed altri con rito abbreviato condizionato e sul regime di assunzione e di utilizzazione delle prove.
La Suprema Corte ha stabilito che in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito abbreviato condizionato, il regime di assunzione e di utilizzazione delle prove segue le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendosi modificare, in forza del principio del “simultaneus processus“, la disciplina imposta “ex lege” per i diversi rapporti processuali.
In applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto legittima la trattazione cumulativa dei diversi riti abbreviati richiesti dagli imputati nell’ambito di un medesimo processo, a condizione che il giudice selezioni, per ciascun imputato, le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto, precisando, inoltre, che la parte giudicata con rito abbreviato non condizionato non ha diritto a partecipare all’assunzione delle prove ammesse, in via integrativa, nel rito abbreviato condizionato, né ad utilizzarne i risultati.
Dunque, è legittima la trattazione cumulativa del rito abbreviato condizionato e di quello non condizionato richiesti da diversi imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto (Sez. 4, n. 7284 del 18/11/2008, dep. 2009, Franca, Rv. 242858).
I principi enunciati in relazione al rapporto fra rito abbreviato condizionato e rito abbreviato incondizionato valgono anche in relazione al rapporto fra riti abbreviati richiesti da più imputati e celebrati simultaneamente, ma diversamente condizionati (Sez. 3, n. 42124 del 16/05/2019, Zanda, Rv. 277060, ove si è precisato che, in tal caso, ciascun imputato potrà partecipare all’assunzione delle prove ammesse in via integrativa su sua richiesta e utilizzarne i risultati, ma non avrà diritto a partecipare all’assunzione delle prove richiesta da altri né all’utilizzazione dei risultati delle stesse).
La medesima giurisprudenza ha avuto inoltre modo di precisare che, anche nel caso di riunione di più procedimenti nei confronti di imputati ammessi, in tempi diversi, al giudizio abbreviato, il giudice, ai fini della decisione, deve tener distinto “lo stato degli atti” che, per ciascuno di essi, va individuato al momento della rispettiva ammissione al rito speciale (cfr., Sez. 1, n. 14230 del 13/01/2022, Bevilacqua, Rv. 283184, in cui la Suprema Corte ha ribadito che, una volta intervenuta la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato “secco“, l’unica forma di integrazione o modifica possibile è quella consentita dall’utilizzo degli strumenti eccezionali di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e, nel grado di appello, della rinnovazione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; di conseguenza, quando siano stati riuniti più procedimenti nei confronti di imputati ammessi al giudizio abbreviato in tempi diversi, la decisione deve tener distinto “lo stato degli atti” esistente per ciascuno di loro al momento dell’ ammissione, al fine di non vanificare il divieto, coessenziale alla natura del rito speciale prescelto dal giudicabile, di non porre a fondamento dell’accertamento prove sopravvenute, anche se ritualmente acquisite ed utilizzabili nei procedimenti “in abbreviato” a carico degli altri imputati).
