Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8616/2025, udienza del 13 febbraio 2025, ha ribadito che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che tale statuizione consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma 9, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249154; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616; Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv. 270907; Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021, non mass.).
Analogamente, in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764).
