Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 8840/2025, udienza del 12 febbraio 2025, definisce da se stessa la propria funzione.
La deduzione secondo la quale la settima sezione della Suprema Corte non sarebbe «la sezione competente per la trattazione del presente ricorso», atteso che essa sarebbe «chiamata a esaminare esclusivamente i ricorsi fondati su motivi non consentiti», è manifestamente infondata, atteso che la ripartizione tra le sezioni non è un profilo che attiene alla competenza.
In ogni caso, la procedura prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. riguarda tutti i casi in cui il presidente della Corte di cassazione – o, per esso, il consigliere da lui delegato – rilevi «una causa di inammissibilità dei ricorsi».
L’art. 610, cod. proc. pen., perseguendo finalità di accelerazione dei tempi di definizione dei ricorsi e di deflazione del carico complessivo di pendenze della Corte di cassazione, delinea il meccanismo interno, che risponde esclusivamente a finalità organizzative dell’ufficio, di ripartizione dei procedimenti pendenti tra le sezioni ordinarie e quella denominata sezione “filtro”, o settima sezione penale, deputata alla delibazione dei ricorsi che, a seguito di preliminare verifica da parte dei magistrati appositamente delegati dal primo Presidente, sono stati immediatamente individuati come inammissibili.
