Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7988/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha chiarito quali siano i rimedi reattivi avverso il decreto di archiviazione ed ha escluso che tra i soggetti legittimati ad avvalersene sia compreso il soggetto “avente interesse economico”, in quanto categoria sconosciuta all’ordinamento.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., da FC avverso il decreto di archiviazione in data 26 settembre 2023, emesso dal GIP di quel Tribunale nel procedimento RGNR. n. XXXX-2022 a carico di GCR e di FMM per il reato di truffa aggravata ed altro.
Ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di FC eccepisce l’abnormità dell’indicata ordinanza.
È dedotto che il Tribunale, negando al deducente ogni possibilità di interloquire sulle determinazioni assunte dal PM, gli avrebbe impedito di far valere i diritti discendenti dalla propria qualità di «avente diritto economico della società acquirente della Immobiliare XXXX SRL» e ciò avrebbe determinato un’irrimediabile stasi del procedimento.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile.
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., unicamente per far valere le nullità indicate nei primi due commi della norma citata.
L’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).
Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf. Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l’ha emessa.
Tanto ribadito quanto alla disciplina dell’istituto che viene in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la decisione sul proposto reclamo non presenta neppure alcun profilo di abnormità.
L’atto abnorme è, infatti, quell’atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione).
Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti, cioè, soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi, perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, in motivazione).
Il provvedimento impugnato non esibisce, peraltro, neppure profili di illegittimità: la figura dell’«avente diritto economico» è, infatti, estranea all’ordinamento nazionale, di talché FC non poteva giovarsene per pretendere la notifica della richiesta di archiviazione formulata dal PM e del successivo decreto di archiviazione nell’ambito del procedimento RGNR. XXXX-2022.
In ogni caso, e solo per completezza, va dato atto che, quand’anche fossero venuti in rilievo fatti di bancarotta fraudolenta, il ricorrente non avrebbe avuto titolo a ricevere, in forza della predetta qualità, alcun avviso della richiesta di archiviazione, posto che, in tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore (Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Rv. 267043).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
