Disporre d’ufficio la trattazione orale dell’appello per la rilevanza delle questioni da esaminare, invitare le parti a comparire personalmente e poi disporre la trattazione scritta: le cose che noi umani non possiamo immaginare (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7274/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell’udienza, in assenza del difensore dell’imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione orale del giudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all’esito di contradditorio scritto, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 11/09/2023 dal GUP del Tribunale di Marsala che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato GM responsabile dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate con irrogazione della pena di anni otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Ricorso per cassazione

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore fiduciario, deducendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello e, per derivazione, della sentenza impugnata.

Rileva il ricorrente che il decreto in questione disponeva, per espresso richiamo all’art. 599, cod. proc. pen., la celebrazione del giudizio di secondo grado con la partecipazione delle parti e che per tale ragione la difesa non ha avanzato istanza di trattazione orale in quanto indotta a ritenere che la Corte di appello avesse disposto d’ufficio la trattazione in presenza ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., cod. proc. pen., “per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame” alla luce della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata nell’atto di appello. Il giudizio è stato invece trattato in forma cartolare senza consentire all’imputato di avanzare nei termini la richiesta di partecipazione, così da potere rendere dichiarazioni spontanee.

Decisione della Corte di cassazione

È fondato il primo motivo di ricorso che ha rilievo preliminare e assorbente rispetto a quelli ulteriormente proposti.

Dall’esame del fascicolo processuale emergono incontestabilmente le circostanze che di seguito si illustrano.

A seguito di tempestivo gravame proposto dall’imputato, tramite difensore fiduciario, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 11/09/2023 con rito abbreviato, la Corte di appello di Palermo il 16/02/2024 notificava agli interessati il relativo decreto di fissazione di udienza per il giudizio di secondo grado. Tale atto – recante in intestazione l’esplicito riferimento all’art. 599 cod. proc. pen. che attiene alle “decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti” – conteneva l’espresso avviso alle parti “a comparire personalmente” il 14 giugno 2024 avanti la Corte di appello di Palermo, giorno fissato per l’esame in camera di consiglio dell’interposto gravame.

Il decreto conteneva altresì la dicitura: “con avvertenza che i destinatari dell’avviso saranno sentiti se compariranno, gli interessati detenuti o internati se ne fanno richiesta e con l’avvertimento che, qualora l’imputato non compaia, senza dar prova che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter,420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen.”.

È pertanto chiaro, tenuto conto del tenore del decreto di citazione, che la Corte di appello disponeva la celebrazione del giudizio di secondo grado con la partecipazione delle parti, il che esonerava evidentemente l’imputato appellante ed il suo difensore dal richiedere la trattazione “in presenza”.  

A seguito di precisa richiesta avanzata in data 4 giugno 2024 dal difensore dell’imputato e volta a conoscere le concrete modalità di svolgimento dell’udienza fissata avendo il Procuratore generale depositato conclusioni scritte ed anche in ragione della rinnovazione istruttoria invocata con l’atto di appello, il presidente del collegio assegnatario del processo così disponeva “Visto, con riserva di provvedere sulla richiesta ex art. 603 cpp nel contradditorio delle parti. Si comunichi.”.

All’udienza del 14 giugno 2024 – a seguito di deduzioni scritte depositate il giorno precedente dal difensore il quale, una volta appreso da personale della cancelleria che il giudizio di appello sarebbe stato, invece, celebrato senza la partecipazione delle parti, eccepiva la nullità del decreto di citazione – la Corte di appello pronunciava ordinanza con la quale disponeva la trattazione scritta del processo ai sensi dell’art. 598-bis, cod. proc. pen.

 A fronte della descritta sequenza procedimentale, pare evidente come le indicazioni fornite dalla Corte di appello avessero radicato nel difensore dell’imputato il ragionevole convincimento che la trattazione del processo di appello fosse stata disposta in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, così esonerandolo dall’avanzare istanza di trattazione orale.

Già le chiare ed inequivoche indicazioni contenute nel decreto di citazione che  disponeva la comparizione delle parti e la possibilità per i destinatari di tale atto (e quindi anche per l’imputato) di potere essere sentiti, sarebbero state sufficienti a riporre legittimo affidamento sulla disposta celebrazione del giudizio in forma orale (poi avvenuta, invece, con rito camerale non partecipato) e, dunque, sulla possibilità per il difensore di rassegnare conclusioni orali e per l’imputato di intervenire, anche rendendo spontanee dichiarazioni.  

 E tale aspettativa ancor più si è rafforzata nel momento in cui al difensore – il quale aveva chiesto alla Corte di appello delucidazioni sul rito – veniva comunicato la “riserva di provvedere sulla richiesta ex art. 603 cpp (rectius, sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) nel contradditorio delle parti”, così inducendolo a ragionevolmente ipotizzare che la trattazione orale fosse stata disposta d’ufficio, ipotesi normativamente contemplata nell’art. 598-bis, commi 3 e 4. Cod. proc. pen.

Si è dunque verificata, ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell’udienza, in assenza del difensore dell’imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione orale del giudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio.

Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo, infatti, secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello in forma orale, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (con riferimento alla disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 e cioè ad un tema del tutto omologo a quello qui in esame, si veda Sez. 6 n. 44361 del 24/10/2024. Rv. 287370; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Rv. 286619).

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio alla quale rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.