Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7987/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha chiarito i compiti valutativi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida di un arresto facoltativo in flagranza di reato.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Paola non ha convalidato l’arresto di AB e OM, sottoposti a vincolo precautelare per il tentato furto, commesso di notte, di un cerchio con pneumatico del valore di circa 1.000,00 euro.
Il Tribunale ha escluso, ai sensi dell’art. 381, comma 4 cod. proc. pen., la gravità del fatto e la pericolosità dei soggetti.
Ricorso per cassazione
Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Paola, proponendo un univo motivo per vizio di motivazione.
Sostiene il ricorrente che, secondo una valutazione ex ante, il fatto appariva grave essendo consistito nell’ingresso abusivo, in orario notturno, all’interno di un’area di pertinenza di un gommista e finalizzato alla sottrazione di un bene di valore ragguardevole.
Inoltre, i due arrestati risultavano pericolosi in quanto AB era gravato da un precedente specifico per ricettazione e da “numerosi precedenti di polizia anche recenti (anno 2024)”, ed entrambi erano privi di stabile occupazione lavorativa.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato.
Il reato ipotizzato rientra nella previsione dell’art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.
Si verte, pertanto, in un’ipotesi di arresto facoltativo in flagranza che, a mente dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., è consentito soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
I parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto sono alternativi: dunque, è sufficiente che ne ricorra uno perché l’arresto sia giustificato (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Rv. 234259 – 01).
La polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 – 01).
Il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto (tra le altre Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885).
Nella specie il giudice formula valutazioni generiche e non pertinenti, prive delle ragioni di fatto e diritto che sostengono la decisione, vuoi sul requisito della gravità in concreto del fatto, vuoi sulla pericolosità dei soggetti.
Il Tribunale apprezza il fatto in termini di “modesta entità”, connotazione che irragionevolmente desume dalla assenza di violenza sulle cose e sulle persone, dimenticando che il furto aggravato da violenza sulle cose avrebbe reso l’arresto obbligatorio e che la sottrazione di un bene con violenza alle persone integra il diverso e ben più grave delitto di rapina.
Al contempo omette di considerare, per converso, quegli indici di pericolosità degli arrestati ricavabili, per entrambi, dalle circostanze del fatto (furto, in concorso, in orario notturno, di un bene del valore di 1.000,00 euro) e dalla condizione di protratta disoccupazione.
Con la medesima indeterminatezza il giudice di merito si esprime a proposito delle connotazioni soggettive degli autori del reato, ritenendoli “sostanzialmente incensurati” (salvo poi aggiungere che AB è gravato da una precedente condanna – per ricettazione) e stigmatizza il verbale di arresto che non avrebbe riportato la presenza di eventuali precedenti di polizia, quando gli stessi, anche recentissimi per AB, si trovano indicati nella comunicazione della notizia di reato.
Gli argomenti svolti dimostrano che l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’annullamento va disposto con la formula “senza rinvio”, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566).
