Segnaliamo ai lettori che la quinta sezione civile (tributaria) della Corte di cassazione, avendo ravvisato una questione di massima di particolare importanza sulla quale si è formato un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza n. 5714/2025 pubblicata il 4 marzo 2025 (allegata in versione anonimizzata alla fine del post), ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale devoluzione alle Sezioni unite.
Il collegio rimettente ha rilevato l’esistenza di decisioni difformi “in merito all’ambito di efficacia dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 […] sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alle ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale”.
Ci eravamo già interessati della questione, in occasione dell’emissione di un provvedimento della medesima sezione tributaria, precisamente la sentenza n. 3800/2025, che aveva circoscritto alla sola sanzione tributaria l’efficacia nel giudizio tributario della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, escludendo quindi l’accertamento dell’imposta (a questo link per la consultazione).
