Gup differisce la trattazione dell’udienza in attesa della trascrizione peritale delle intercettazioni (Riccardo Radi)

Nel caso esaminato, un giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che la definizione dell’udienza preliminare, come pure l’ammissione di eventuali riti alternativi, è subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a base della richiesta di rinvio a giudizio.

Poteva essere una svolta ma così non è stato.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9161 depositata il 5 marzo 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica avverso l’ordinanza del Gup, con la quale veniva disposta la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e, contestualmente, veniva differita la definizione dell’udienza preliminare.

La Sesta Sezione penale ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti ex lege e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione del processo in attesa del deposito dell’elaborato peritale, essendo la prova costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

La Suprema Corte, in pratica, pur dichiarando inammissibile il ricorso della Procura perché l’ordinanza non è abnorme, bacchetta il giudice dell’udienza preliminare nella misura in cui ha ritenuto che la definizione dell’udienza preliminare, come pure l’ammissione di eventuali riti alternativi, sia subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a base della richiesta di rinvio a giudizio.

La Suprema Corte richiama la giurisprudenza in tema, in particolare cassazione sezione 5 numero 12737/2020 che ha stabilito: <<merita poi chiarire che si suole parlare di “perizia di trascrizione” anche se non si tratta di “perizia” in senso tecnico.

Secondo l’art. 268, comma 7, cod. proc. pen., (prima della modifica del d.lgs. n. 216 del 2017): «Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie».

È pacifico che nello stesso modo può procedere il giudice del dibattimento.

Orbene l’attività di trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 016, Ferminio, Rv. 266497).

L’art. 220 cod. proc. pen., dispone che la perizia può avere ad oggetto alternativamente:

a) indagini;

b) acquisizioni di dati;

c) valutazioni.

Il presupposto perché il giudice possa ordinare una perizia è che le suddette operazioni richiedano “specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche“; invece la persona incaricata delle trascrizioni non deve possedere particolari competenze, non apporta una sua “conoscenza” al processo, non incrementa il materiale conoscitivo.

Il rinvio operato dall’art. 268, comma settimo cod. proc. pen. all’osservanza “delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per l’espletamento delle perizie“, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile.

Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. 1, n. 7342 del 06/02/2007, Rv. 236361).

In sintesi: la prova è rappresentata dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, che, costituendo atti irripetibili, fanno parte del fascicolo del dibattimento; la trascrizione costituisce solo la modalità “principale” attraverso cui il contenuto di quella prova è resa “fruibile” nel processo.

Le parti e il loro difensori godono di un “accesso diretto” alla prova, potendo ottenere copia di tutte le registrazioni sin dalla fase delle indagini preliminari, al momento della c.d. discovery>>.