Estinzione del reato per condotte riparatorie: inapplicabile se l’imputato non provveda al risarcimento integrale della persona offesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7993/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha ribadito che la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. è applicabile solo previo integrale soddisfacimento della pretesa restitutoria e risarcitoria della persona offesa.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EC, imputata per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. – per essersi impossessata di 14 bottigliette di profumo del valore complessivo di euro 774,60 -, in quanto estinto per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., segnatamente per la ritenuta congruità del risarcimento del danno.

Ricorso per cassazione

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, affidandosi ad un solo motivo.

Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta congruità della somma di euro 800,00, offerta a titolo di riparazione del danno e rimasta senza riscontro da parte della persona offesa, avendo il Tribunale ragguagliato il quantum offerto a titolo di risarcimento del danno al prezzo dei beni sottratti in una logica meramente indennitaria, senza spiegare le ragioni per le quali «il mancato incasso» del prezzo medesimo dovesse ritenersi l’unica componente oggetto di ristoro.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente dato atto che, ai sensi dell’art. 593, commi 2, cod. proc. pen., come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra i quali figura il reato di furto, unicamente con il ricorso per cassazione.

Ciò posto, si ritiene che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, per giustificare la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato alla vittima del furto, sia del tutto apparente.

Il mero riferimento alla «natura e alla concreta gravità del fatto di reato» non è tale, infatti, da dar conto delle ragioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto la somma di Euro 800,00, oggetto di offerta reale, «satisfattiva a fini risarcitori» del danno complessivo cagionato al titolare del supermercato P. di Trento, che, oltre ad avere subito la perdita dei beni di cui l’imputata si era impossessata (14 bottigliette di profumo del valore complessivo di Euro 774,60), si era dovuto far carico delle ulteriori conseguenze dannose derivanti dal reato, avendo l’imputata – stando al capo d’imputazione – pure danneggiato un trolley, presente nell’esercizio, che aveva utilizzato come scalino per prelevare la merce dagli scaffali.

D’altro canto, la sentenza impugnata non sembra essersi neppure attenuta al principio di diritto secondo cui «La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto» (Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280253; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187).

È certo, infatti, che il presupposto dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. sia regolato da una direttrice puntuale e circoscritta, che vincola il verdetto, pur evidentemente estraneo ad automatismi ed adottato sulla base del libero e motivato convincimento del giudice, all’integrale soddisfacimento della pretesa restitutoria e risarcitoria della persona offesa, a cui l’imputato deve dimostrare di aver assolto “interamente”. Sebbene, rispetto all’omologo istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie di cui all’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, lo strumento dell’art. 162-ter cod. pen. sia caratterizzato da una più accentuata flessibilità in funzione del potenziamento della deflazione processuale, non essendosene ancorata l’operatività – a differenza di quanto stabilito nell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 – alla valutazione del soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e prevenzione del reato, non può, tuttavia, dubitarsi che il legislatore, con la sua introduzione (ad opera dell’art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2017, n. 103), abbia inteso perseguire scopi di giustizia sostanziale, mediante l’eliminazione del pregiudizio arrecato alle vittime dei reati perseguibili a querela, sia pure in una logica di equilibrato contemperamento con le esigenze di contenimento del carico giudiziario.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.