La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6208/2025 ha ricordato che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte premette che in punto di diritto, si deve ricordare che l’elemento acquisito agli atti, costituito dalla comparazione del DNA e valorizzato ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, può costituire prova piena a tutti gli effetti (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904; Sez. 2 n. 8434 del 5.2.2013, Rv 255257; Sez. 1 n. 48349 del 30.6.2004, Rv 231182; Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Rv. 268161, Sez. 2 n. 16809 del 2018 non massimata, secondo cui gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
Peraltro – ma non è il caso di specie – nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Rv. 255257; Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231184).
