La Corte di giustizia nella sentenza, cause riunite C-146/23 | Sąd Rejonowy w Białymstoku e C-374/23, precisa gli obblighi del diritto dell’Unione relativi alla fissazione della retribuzione dei giudici nazionali
La determinazione della retribuzione dei giudici deve essere ancorata nella legge, le modalità della sua determinazione devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti.
La Corte di giustizia è adita da due organi giurisdizionali, uno polacco e l’altro lituano, che si interrogano sulla compatibilità, con il diritto dell’Unione, delle disposizioni nazionali relative alla determinazione della retribuzione dei giudici.
In Polonia, una legge prevede che lo stipendio base dei giudici sia determinato oggettivamente sulla base della retribuzione media comunicata dall’Ufficio centrale di statistica.
Tuttavia, tre leggi periodiche hanno modificato tale metodo di calcolo, comportando un «congelamento» della rivalutazione della retribuzione dei giudici per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Tale misura derogatoria è stata giustificata da vincoli di bilancio connessi alla pandemia di Covid 19 e all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.
Contestando tale modifica, un giudice reclama una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata dovuta se la rivalutazione non fosse stata «congelata».
In Lituania, due giudici hanno proposto un ricorso per risarcimento danni contro tale Stato membro.
Esse affermano che il livello della loro retribuzione dipenderebbe direttamente dalla volontà politica dei poteri esecutivo e legislativo.
Inoltre esse denunciano l’assenza di una procedura giuridica che consenta di fissare una retribuzione dignitosa, adeguata alle responsabilità dei giudici e comparabile alle retribuzioni dei rappresentanti di altre professioni legali.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda che il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione il cui livello sia commisurato all’importanza delle loro funzioni costituisce una garanzia inerente alla loro indipendenza.
Pertanto, quando adottano le modalità per la sua determinazione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione 3. Tali modalità devono avere dunque una base legale.
Esse devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere qualsiasi intervento arbitrario dei poteri legislativo ed esecutivo.
Gli stessi requisiti si applicano a misure derogatorie che conducano alla riduzione della retribuzione dei giudici o al «congelamento» di quest’ultima.
Il livello di retribuzione dei giudici deve essere sufficientemente elevato, tenuto conto del contesto economico, sociale e finanziario dello Stato membro interessato, in particolare in considerazione della retribuzione media.
Tale retribuzione deve essere adeguata all’importanza delle funzioni affidate al fine di tutelare i giudici da qualsiasi pressione che possa influenzare le loro decisioni e proteggerli dal rischio di corruzione.
Tuttavia, l’indipendenza dei giudici non impedisce di fissare la loro retribuzione al di sotto della media degli altri professionisti legali.
Le deroghe alle norme relative alla fissazione della retribuzione dei giudici devono essere giustificate da un obiettivo di interesse generale, come l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo.
In linea di principio, esse non devono riguardare specificamente i giudici.
Esse devono inoltre essere necessarie e strettamente proporzionate alla realizzazione dell’obiettivo perseguito.
Nonostante l’applicazione di tali misure eccezionali e temporanee per loro natura, la retribuzione dei giudici deve rimanere adeguata all’importanza delle loro funzioni.
Infine, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, così come le misure che vi derogano, devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo dinanzi a un giudice nazionale.
Spetta ai giudici nazionali verificare se tali requisiti siano stati rispettati nei casi ora in questione, il che, secondo la Corte, sembra, a prima vista, essere avvenuto.
