Contraddittorietà della motivazione nel ricorso in cassazione: nozione (Colto Maltese)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 4803/2025 ha ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale.

Secondo la Suprema Corte non può costituire valido argomento il richiamo ad altra decisione per un caso relativo ad altro soggetto e peraltro solo asserito quanto alle analogie sussistenti e riguardante un fatto distinto.

Si rammenta, in proposito, che il vizio di contraddittorietà della motivazione, che importa annullamento della sentenza, è solo quello che si traduce nella incompatibilità logica con un altro passo della stessa sentenza, ovvero — a seguito della modifica legislativa apportata dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46 — con altri atti indicati nel motivo di gravame che devono, tuttavia, indefettibilmente appartenere allo stesso processo: mentre non è configurabile, come vizio della motivazione, la contraddittorietà rispetto a una decisione assunta in altra sede (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008 Rv. 240996 – 01).

Anche per tali ragioni non è rivendicabile come erronea o illogica una decisione sul mero rilievo di una opposta deliberazione relativa ad un caso non identico ma solo – asseritamente, in assenza di specifiche allegazioni – analogo, e riguardante per giunta un altro soggetto, neppure concorrente.

E a tale ultimo riguardo, invero del tutto esulante dal caso in esame, il quale non attiene a reati contestati a piu’ soggetti in concorso bensì a reati distinti in fatto e soggettivamente, si ricorda che, comunque, persino anche in caso di affermazione di responsabilità di un concorrente nel medesimo reato in relazione al quale, in un precedente e separato procedimento, altri concorrenti siano stati assolti per carenza di prova del dolo dì concorso, non sussiste contraddittorietà potenziale di giudicati, e soltanto si richiede che il giudice che ha emesso la sentenza di condanna è tenuto ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori rispetto alla decisione liberatoria, che fondano l’opposta soluzione. (Sez. 5 -, n. 17553 del 10/03/2021 Rv. 281141 – 01).