La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 8341 del 28 febbraio 2025 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione nel caso di diffusione sul proprio profilo “aperto” di Facebook di una telefonata-video nel corso della quale si offende il proprio interlocutore.
Il video pubblicato in diretta, era poi rimasto per lungo tempo visibile sulla bacheca del profilo Facebook dell’imputato e la parte offesa non aveva potuto replicare nell’immediatezza ai commenti pubblicati in calce allo stesso, in quanto li aveva potuti visionare solo dopo la loro pubblicazione.
La Corte di merito ha ritenuto configurabile la diffamazione, di contrario avviso la cassazione.
E’, invero, stato accertato che le espressioni offensive sono state pronunciate dall’imputato mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, il cui profilo Facebook era stato bloccato dall’imputato, la persona offesa, comunque, aveva recepito direttamente le offese collegandosi al social network attraverso il profilo di un amico.
Ciò posto, va rammentato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502).
Dunque, il discrimen tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche, è rappresentato proprio dal requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso (come appunto nel caso di specie) che configura l’ipotesi dell’ingiuria, sicché solo in difetto dello stesso l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Ne consegue che il fatto, come accertato dalla sentenza impugnata, deve essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594, u.c., c.p., che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. C), d.lgs. 15.1.2016 n. 7, è stato depenalizzato; la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto, così riqualificato, non è più previsto dalla legge come reato.
Né vale a sussumere l’episodio nel delitto di diffamazione la circostanza che la pubblicazione del video sia rimasta a lungo nella bacheca dell’imputato.
Invero, la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione offensiva e, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse in un canale telematico, nel momento in cui il collegamento viene attivato perché è in quel momento che esse diventano fruibili da parte dei terzi, essendo inserite in un ambiente comunicativo per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone, sicché il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato trasformandolo in reato permanente (cfr., cass. Sezione 5 n. 24585/2022, Cuffaro e Cass., Sez. 5, n. 3963 del 06/07/2015, Rv. 265815).
