Sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato assente e suoi effetti sull’aumento della durata della sospensione della prescrizione: applicabilità della lex mitior nel caso di modifiche normative (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 6209/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha chiarito che la sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato assente, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., determina l’aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all’art. 157, comma primo, cod. pen.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Tivoli, emessa il 25 settembre 2023, ha confermato la responsabilità di LC e la sua condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita commessi in Tivoli il 16 settembre 2024.

La Corte ha escluso la recidiva contestata e ridotto la pena.

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione LC, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti prima della sentenza impugnata, pur dovendosi tenere conto della sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. (tuttavia, nella misura di un quarto del termine ordinario di prescrizione, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso che così aveva interpretato l’art. 159, comma 7, cod. proc. pen. nella formulazione, applicabile ratione temporis perché più favorevole, antecedente alla modifica dovuta al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) e della sospensione di giorni 61 intervenuta all’udienza del 3 febbraio 2022.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

I reati sono stati commessi, secondo l’imputazione, il 14 settembre 2014 e nel dicembre 2014. Al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sei, devono sommarsi, in primo luogo, un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.pen. e giorni 61 in dipendenza del rinvio dell’udienza del 3 febbraio 2022.

In secondo luogo, occorre sommare anche il tempo nel quale il procedimento è rimasto sospeso ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. per la irreperibilità dell’imputata della quale hanno dato atto entrambe le sentenze di merito.

Tale sospensione è intervenuta tra il 19 ottobre 2018 ed il 14 gennaio 2021 (per due anni, due mesi e venticinque giorni).

La Corte di appello ha calcolato tutto il periodo di sospensione ma, come ha correttamente argomentato la difesa, opportunamente richiamando un principio di diritto che in questa sede deve ribadirsi, in tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato assente, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., determina l’aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all’art. 157, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Rv. 280600 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 cod. pen.).

In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto – o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma – calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280921 – 01).

Applicando solo l’aumento di un quarto rispetto al termine ordinario di prescrizione, i reati risultano prescritti prima della sentenza impugnata (tra il novembre 2023 e il febbraio 2024).

Il principio è applicabile in quanto occorre fare riferimento all’epoca nella quale la sospensione era stata disposta e non alla decisione impugnata, intervenuta successivamente alla modifica dell’art. 159, comma 7, cod.pen. per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

Il nuovo testo dell’art. 159, comma 7, cod. proc. pen. recita: “quando è pronunciata la sentenza di cui all’art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157“. Ne consegue che la norma è certamente peggiorativa per le ragioni dell’imputato, dal momento che la natura anche sostanziale dell’istituto della prescrizione consente l’applicazione del principio di irretroattività della legge meno favorevole all’imputato intervenuta successivamente stabilito dall’art. 2, quarto comma, cod.pen.

In questo senso, è adattabile al caso in esame quanto affermato da Sez. 5, n. 12766 del 16/02/2010, Rv. 246877 – 01, secondo cui, l’applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare “lex mitior” – avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio – che opera in favore dell’imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del “tempus regit actum” che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione.

Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell’art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa.