Ordinanza cautelare disposta dal giudice incompetente: legittima la motivazione per relationem del giudice competente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 6592/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha ricordato che l’art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo, sempre che tale rinvio risulti consapevole e consenta al destinatario del provvedimento di controllare l’iter logico e giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione adottata.

Non è precluso, dunque, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero, e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (tra le massimate, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, Rv. 274779; Sez. 2, n. 11460 del 2/2/2016, Rv. 266577; tra le non massimate, Sez. 2, n. 44855 dell’11/10/2023; Sez. 4, n. 32390 del 6/6/2023; Sez. 4, n. 2337 del 21/12/2022; Sez. 3, n. 31928 del 17/5/2022).