Violenza sessuale: la proposta di legge della deputata Laura Boldrini e il tema del consenso (Vincenzo Giglio)

Informiamo i lettori che la deputata Laura Boldrini (Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) ha presentato il 7 febbraio 2025 una proposta di legge, identificata dal n. 1693 AC (allegata alla fine del post), volta alla modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

La proponente giustifica così la proposta:

In Italia, in particolare, persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita.

Un pregiudizio che trova conferma nel codice penale italiano in cui, all’articolo 609-bis, si prevede che il reato di violenza sessuale, ossia lo stupro, sia necessariamente collegato agli elementi della violenza o della minaccia o dell’inganno o dell’abuso di autorità.

Tuttavia, come stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», lo stupro è un atto sessuale «non consensuale».

In particolare, l’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

Si aggiunga che la Corte europea dei diritti umani (CEDU) afferma che gli Stati membri hanno sia l’obbligo positivo di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica (M.C. contro Bulgaria, ricorso n. 39272/98, sentenza del 4 dicembre 2003, paragrafo 166), sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci.

Infine, va ricordato che la nozione della mancanza di consenso della persona offesa non è affatto estranea al codice penale italiano, figurando quale elemento costitutivo sia del reato di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 sia di quello di diffusione illecita di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito di cui all’articolo 612-ter.

Appare pertanto irragionevole che tale nozione, allo stato attuale, non sia prevista proprio in relazione al delitto di violenza sessuale nel quale ciò che rileva è soltanto l’accertamento della limitazione della libertà della persona offesa.

Con la presente proposta di legge si intende dunque consentire un avanzamento della legislazione del nostro Paese, in Europa e nel mondo, attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale – a oggi ancora culturalmente considerata subalterna a quella maschile – e spostando l’accertamento svolto in sede processuale sulla condotta dell’autore, senza più colpevolizzare la vittima con domande intrusive e vittimizzanti”.

La proposta consta di un unico articolo così congegnato:

Art. 1.

1. L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) –

Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

2. Agli effetti dell’articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.