Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 33004/2024 del 17 dicembre 2024, ha affermato, riguardo all’istituto dell’equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, che in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale.
Di conseguenza, lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo – quali fattori idonei a produrre, da soli, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.
