Competenza della procura e del GIP distrettuale: i suoi effetti derogatori sui criteri ordinari di attribuzione della competenza territoriale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 3420/2025, udienza del 3 dicembre 2024, ha ricordato che, in tema di competenza territoriale, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, quanto ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza; tale norma pertanto esercita una vis attractiva nei confronti dei reati per cui opera la connessione, anche quando essi risultino di maggiore gravità.

Da ciò consegue che la competenza della procura distrettuale e correlativamente del giudice per le indagini preliminari distrettuale, legittimamente radicata in relazione a un delitto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si estende anche a tutti i reati connessi e a tutti gli imputati per tali reati (Sez. 1, n. 12141 del 01/03/206, Rv. 233869).

L’operatività di tali principio però deve rapportarsi, nei procedimenti soggettivamente cumulativi, al successivo orientamento di legittimità secondo cui la configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, ma solamente se le imputazioni, in relazione alle quali viene rilevato il vincolo della continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di una – gli stessi imputati, (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519 – 01).

Di contro, tale limite non opera nel caso della configurazione della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., essendo questa invece idonea a determinare lo spostamento della competenza, anche in assenza dell’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01); quest’ultima ipotesi comporta la necessità di accertare che l’autore del reato-mezzo, al momento della consumazione, abbia avuto presente, in termini rappresentativi e volitivi, l’oggettiva finalizzazione della condotta alla commissione o all’occultamento del reato-fine (Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Rv. 278000 – 02).

La competenza in tutte le ipotesi e quindi anche in quella per connessione, va individuata avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che essa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili: viene così in rilievo un criterio oggettivo dell’individuazione ex ante della competenza che in quanto tale non ammette valutazioni – tanto più in via prognostica e anticipatorie del possibile merito della decisione – compiute alla stregua dell’esame invece di altri atti (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 – 02; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. N. 11047, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539 – 01; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255498).

Quanto all’iter dei separati procedimenti in cui possono trovarsi contestati i reati per i quali deve ugualmente operare il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza costituito dalla connessione, non occorre che essi siano pendenti nello stesso stato e grado del giudizio e che, dunque, sia possibile una riunione tra i procedimenti, fermo restando però che detto criterio non può più operare quando il procedimento per il reato che dovrebbe esercitare la vis attractiva sia stato già definito con sentenza passata in cosa giudicata, venendo meno in tal caso la coesistenza dei procedimenti (Sez. 2, n. 29110 del 03/05’12019, 277493-01).

Ritornando alle condizioni in cui può riscontrarsi il “nesso teleologico” in sede di individuazione della competenza per connessione, va chiarito che, se da un lato, come sopra osservato, occorre tener presente la sola descrizione dei fatti nelle imputazioni, rimanendo dunque al di fuori dall’esame quant’altro desumibile dagli atti di indagine, dall’altro non solo non rileva la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2, cod. pen., afferendo ciò alla sola qualificazione giuridica, ma anche si impone una lettura complessiva e coordinata del contenuto di tutte le imputazioni, quale riferimento oggettivo della completa ricostruzione contestata e all’esame del giudice, con la quale ci si deve confrontare.

La finalizzazione, alla base del nesso teleologico, non necessita che il reato fine, una volta posto in essere quello mezzo, venga integrato in tutti gli elementi costituitivi della fattispecie e che sia perseguibile penalmente; né la relazione richiesta risulta incompatibile con una sequenza di più reati-fine e/o reati-mezzo.