Inquilino legittimato a sporgere querela per il reato di danneggiamento delle parti comuni del condominio (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 8101 del 27 febbraio 2025 ha ricordato che deve ritenersi che il conduttore dell’appartamento nell’edificio condominiale sia legittimato a sporgere querela in relazione ai danni causati dalla condotta di un soggetto alle parti comuni dell’edificio – come citofoni, portone, androne – dovendosi riconoscere al locatario la qualifica di persona offesa del reato contestato all’imputato, stante la contitolarità dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, posta a tutela dell’integrità del patrimonio, nozione nella quale debbono intendersi ricompresi non solo la proprietà ma anche i diritti reali personali o di godimento.

La Suprema Corte ha richiamato precedenti datati sul tema, tra i tanti ricordiamo cassazione sezione 2 numero 17418/2015, in tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato.

Nella specie è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile.

Il diritto di querela per il reato previsto dall’art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità.

Infatti, secondo la giurisprudenza della cassazione (Cass. sez. 2 13 luglio 2010 n. 32691, Campelli e altro; sez. 2 17 ottobre 2003 n. 47672, Gerì; sez. 2 3 novembre 1999 n. 13636, Buono), la tutela accordata dall’art. 635 c.p. si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un’utilità.