E’ sicuramente un caso ma proprio in questi giorni di piacevoli scoperte: “il pm è il primo giudice che il cittadino incontra” mi sono imbattuto in queste considerazioni espresse dalla cassazione : “l’attuale e consolidato “stato dell’arte”, in cui non può affermarsi una ontologica prevalenza delle opinioni del perito su quelle di tutti i consulenti, con una primazia, tra di essi, di quelle del c.t. nominato dal P.M. in ragione della previsione dell’art. 358 cod. proc. pen. (ove, peraltro, la emersione a livello di diritto positivo dei requisiti di indipendenza e di imparzialità del Magistrato sarebbe da individuare negli artt. 107-108 Cost. e nelle norme di ordinamento giudiziario, piuttosto che nel richiamato art. 358 cod. proc. pen., che ne disciplina una conseguenza, ossia: essendo il P.M. indipendente ed imparziale, ergo deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato”.
Le considerazioni si leggono nella sentenza della cassazione sezione 4 numero 7004/2025 che non allego al post perché ho poco tempo e devo uscire per andare in tribunale.
Potete trovarla sul sito della cassazione sentenze-Web Sentenze Cassazione con libero accesso, buona lettura.
La sentenza merita di essere letta per intero ed afferma il condivisibile principio che : … nella nuova – più completa e matura – accezione del tradizionale brocardo iudex peritus peritorum, connotata, come si è visto (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, cit., p. 13), da nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l’indicazione di un metodo. Il giudice, con l’aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio.
Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l’arbitro che decide il processo, ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia», non vi è spazio per automatismi decisori.
E nemmeno vi può essere spazio per affidamenti, che rischiano di essere fideistici, sulla maggiore persuasività di un elaborato peritale per il solo fatto della legittimazione derivata dallo statuto professionale del soggetto conferente l’incarico.
Invece, i saperi esperti introdotti nel processo da periti e consulenti dovranno tutti essere oggetto di prudente e motivato apprezzamento del giudice, che, nel “tirare le fila” del ragionamento, dovrà farsi carico delle aporie emerse ed esplicitare le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate per pervenire alla spiegazione maggiormente razionale dell’evento.
Per tali ragioni, non può affermarsi con l’assolutezza che connota il motivo di ricorso sullo specifico punto che il contenuto della consulenza della Parte pubblica sia ex se maggiormente attendibile di quello di una Parte privata”.
