Richiesta dell’imputato assente di restituzione nel termine per proporre impugnazione: accoglibile solo per l’impugnazione di sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della “Riforma Cartabia” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5735/2025, udienza del 30 gennaio 2025, ha chiarito che la nuova ipotesi di restituzione nel termine prevista dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. si applica soltanto per l’impugnazione di sentenze emesse dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

L’istante ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., comma che è stato inserito dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”, precisamente dall’art. 11, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022.

La richiesta di applicazione di tale “nuova” ipotesi di restituzione nel termine, la quale appare porsi nell’ottica del superamento delle consuete categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, non tiene però conto della disciplina transitoria che è stata prevista dal legislatore al riguardo.

L’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare le disposizioni transitorie in materia di assenza, ha stabilito, al secondo periodo del comma 3, che le disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen., come modificato dallo stesso decreto (e, quindi, anche la “nuova” disposizione del comma 2.1 dello stesso art. 175), si applicano «negli stessi casi» di cui al precedente primo periodo del medesimo comma 3, il quale fa riferimento alle «sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

Nel caso di specie, posto che il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30/12/2022 (art. 99-bis dello stesso decreto, aggiunto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), poiché la sentenza della Corte d’appello di Torino è stata pronunciata il 07/11/2022, ne discende che non poteva essere proposta richiesta di restituzione nel termine per impugnare la stessa sentenza ai sensi del “nuovo” comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., comma inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 (in tale senso: Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704-01).

Si deve aggiungere che la richiesta di restituzione nel termine non può essere riqualificata quale richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che, come è stato più volte chiarito dalla Suprema Corte, il principio di conservazione che è previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi che sono qualificati dallo stesso codice come impugnazioni e che tra questi non rientra la richiesta di restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474-01; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282566-01).