
Riportiamo qui di seguito, ritenendo di fare cosa utile ai lettori, il contenuto essenziale del codice di autoregolamentazione degli scioperi indetti dall’ANM, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella seduta del 13 settembre 2001 e 21 ottobre 2004 (il documento è allegato alla fine del post).
Esso è stato ritenuto conforme alla disciplina in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2-bis della Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall’art. 111 comma 2 della Costituzione.
Il diritto dell’Associazione Nazionale Magistrati di proclamare l’astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
La proclamazione dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell’inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.
Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l’inizio dell’astensione.
La revoca dell’astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.
L’astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi. Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell’astensione precedente.
Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
- in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
- in materia penale l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;
- in materia di sorveglianza l’astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell’esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale.
Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l’efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori.
Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

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