Furto aggravato e sopravvenuta procedibilità a querela: mancanza di querela e contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, tale da rendere il reato procedibile d’ufficio (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7813 depositata il 26 febbraio 2025 ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza del tribunale che ha pronunciato il non luogo procedere per l’imputazione del reato di cui agli articoli 624 e 625 numero 5 Cp laddove il giudice ha rilevato che, in difetto di querela neppure presentata nel termine del 30 marzo 2023, fissato dall’articolo 85 del decreto legislativo 150/22, l’azione penale non poteva essere proseguita in ragione del sopravvenuto regime procedibilità del delitto di furto in contestazione secondo il disposto dell’articolo 624, comma terzo, Cp, introdotto dall’articolo 2, lettera i), del decreto legislativo 150/22.

Si deve ritenere al riguardo che la contestazione suppletiva ex articolo 517 Cpp della circostanza aggravante di cui al numero 7 dell’articolo 625 Cp compiuta dal pubblico ministero alla prima udienza utile dopo il 30 marzo 2023 sia validamente effettuata, avendone il pm il potere, laddove con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia “ora per allora”, dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell’ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere.