Lo “sciopero con riserva”, abbiamo ricevuto il vademecum predisposto dall’ANM che indica le “modalità di astensione dal lavoro prevista per il 27 febbraio p.v.”.
Tra le altre cose si indica come procedere ai rinvii delle udienze penali che probabilmente saranno chiamate dopo le 13,00.
Leggiamo la comunicazione e scopriamo che :”A chi aderisce allo sciopero ma garantisce comunque un servizio essenziale non si applicherà la trattenuta e verrà, ai fini statistici, computato come scioperante”.
Quindi uno scioperante pagato ma statisticamente conteggiato.
A questo punto, viene da chiedersi, che valenza potranno avere i numeri che verranno diramati il 28 febbraio ?
P.S. per le udienze penali il comunicato indica che: “In materia penale l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 467 cpp, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, questa maturi nei successivi 90 giorni”
Infine, “per i rinvii delle udienze penali, a meno di non voler riversare sulle cancellerie l’onere di notificare alle parti il relativo avviso, il rinvio dovrà essere disposto in udienza, con la chiamata dei fascicoli fissati sul ruolo, eventualmente ad unico orario, compatibile con la partecipazione all’assemblea (meglio dalle 13 in poi)”.
