Ci siamo soffermati ad esaminare i dati in merito al numero delle ingiuste detenzioni definite negli anni 2018-2024 e abbiamo rilevato che a fronte di 8523 procedimenti di ingiuste detenzioni definiti ne sono stati rigettati 4209 e dichiarati inammissibili 342, per complessive 4551 richieste respinte.
Risultano accolte 3972 domande e di queste sarebbe interessante sapere quante hanno subito la diminuzione dell’indennizzo per la “colpa lieve”, una creazione giurisprudenziale un parametro aggiuntivo per minimizzare l’indennizzo dovuto a chi ha patito un’ingiusta detenzione o un errore giudiziario.
Parto dall’inizio che per me è la legge.
Solo per me e pochi altri sfortunati, sia chiaro.
L’art. 314 c.p.p. che si occupa di ingiusta detenzione e l’art. 643 c.p.p. che si occupa di errori giudiziari attribuiscono a chi ne è stato vittima il diritto ad una riparazione pecuniaria, in entrambi i casi fatta eccezione per coloro che abbiano causato o concorso a causare con dolo o colpa grave l’ingiusta detenzione o l’errore giudiziario.
Sul dolo, inteso come coscienza e volontà di causare il fatto presupposto, non è il caso di perdere tempo: non c’è quasi nessuno che crei deliberatamente le condizioni per finire in galera o beccarsi una condanna senza meritarsela.
Tutto si gioca invece sulla colpa che il legislatore prende in considerazione solo se grave.
Ricorre questo requisito – dice la giurisprudenza anche a Sezioni unite – quando vi è stata una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
Fin qui – come dice, arrivando al terzo piano, quello caduto dal trentesimo – tutto bene.
Neanche tanto per la verità: basti pensare che c’è voluta una legge per costringere i giudici a riconoscere che l’esercizio della facoltà di non rispondere di cui si è avvalso l’accusato non può essere considerato un comportamento doloso o gravemente colposo, per il semplice fatto che si introduce una contraddizione di sistema se da un lato si consente di conservare il silenzio e poi la si fa pagare a chi in silenzio è stato.
Ma anche a sorvolare su questa tipologia di giurisprudenza creativa di cui sento di poter fare a meno, mi pare gravemente ossessiva l’invenzione della colpa lieve come fattore di esclusione della riparazione.
Si legge in molte decisioni di legittimità che “solo il dolo o la colpa grave dell’istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all’indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve”.
Una creazione giurisprudenziale: niente di più, niente di meno.
Mi riporta alla mente un altro caso di ribellione dei giudici alla legge. Sentite questa: Cass. Sez. 3, 27 febbraio 2015, n. 32702 teorizzò che “nonostante i limiti e le preclusioni previste dall’art. 275, comma 2 bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non applicare affatto alcuna misura cautelare)”.
Capito? C’è un limite e noi lo ignoriamo, questo hanno detto i giudici di legittimità. Perché? Perché possono.
La Cassazione si è per la verità compiaciuta di chiarire che “è onere del giudice della riparazione chiarire le ragioni per cui, in assenza di una colpa ostativa nei termini sopra indicati, la condotta tenuta dall’interessato, interna od esterna al procedimento, possa incidere sulla quantificazione dell’indennizzo, pur non avendo contribuito all’emissione o al mantenimento della misura cautelare.
Deve, cioè, essere argomentata la rilevanza della condotta tenuta dall’indagato, precisando perché essa configuri un’ipotesi di violazione delle regole di prudenza e diligenza tale da incidere, in qualche modo, sull’esito dell’indagine o sul più rapido chiarimento dei fatti, ancorché non possa riconoscersi, come nell’ipotesi della colpa grave, che l’avere tenuto quella condotta abbia indotto o concorso ad indurre in errore l’autorità giudiziaria. Solo, infatti, quando almeno una minima influenza della condotta sul procedimento cautelare sia riscontrabile, è possibile fare riferimento alla sussistenza di un comportamento colposo, altrimenti da escludersi”.
Volete sapere quali sarebbero queste cinquanta sfumature di colpa secondo la cattedra nomofilattica?
Sì, non sto scherzando, i giudici della cassazione la chiamano così, cattedra, e ovviamente si sentono maestri.
Eccole qui le sfumature: frequentazioni poco raccomandabili, memoria non elefantiaca, precedenti penali, passate carcerazioni, comportamenti amorali, errori procedurali dell’avvocato, esercizio di un diritto, scarsa collaborazione, personalità negativa.
In parole povere, vaffa e insulti se: frequenti sfigati (i poco raccomandabili), a pranzo non ricordi cosa hai mangiato a colazione (memoria debole), sei già stato pizzicato dalla giustizia (una volta colpevole, sempre colpevole), hai guardato un film porno (comportamento amorale), ti piace farti gli affari tuoi e non ti piace che gli altri se li facciano insieme a te (scarsa collaborazione), ti sei scelto un avvocato che fa l’amministratore di condomini (errori procedurali del difensore), sei rimasto zitto (questo l’ho già spiegato), quand’eri adolescente ti sei mbriacato di vodka e hai fatto pipì in una pubblica piazza (personalità negativa o scadente che dir si voglia).
Adesso, torniamo seri e computi ed ecco i numeri analitici degli anni 2018-2024
Procedimenti di ingiusta detenzione definiti negli anni 2018-2024
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia e Direzione Generale di Statistica)
Relazione, con i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica, che ha fornito anche i dati degli anni 2023 e 2024
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACCOGLIMENTO 599 672 436 580 553 543 589
RIGETTO 693 671 523 605 568 506 643
INAMMISSIBILITA’ 52 35 22 47 54 71 61
TOTALE 1.344 1.378 981 1.232 1.175 1.120 1.293
