Il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accedere a luoghi circostanti agli impianti sportivi non è configurabile in caso di visione della competizione da abitazione privata.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7531 del 25 febbraio 2025 ha stabilito che in considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata e in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio.
La Suprema Corte ha annullato la condanna di due capi ultras sottoposti al Daspo sportivo che vedevano la partita da un balcone privato adiacente allo stadio.
Ricordiamo che la medesima sezione della cassazione con la sentenza numero 43575/2018 ha indicato che in tema di misure di prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, non costituisce violazione del divieto di accesso ai sensi dell’dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, quindi, ragione di aggravamento nella misura dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio ove non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo, da tale condotta derivante, di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita da detta manifestazione.
La ratto della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite).
In considerazione della natura della misura, di prevenzione atipica (vedi Sez. 3, 10 ottobre 2017, n. 46457, Cairo), la libertà personale deve essere limitata solo per quanto necessario alla ratio della misura.
Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio”.
