Cassazione civile, Sez. 5^ (tributaria), sentenza n. 33975 del 23 dicembre 2024, ha affermato che, in tema di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “codice antimafia”), la confisca che diviene definitiva realizza l’ablazione del diritto, con contestuale sua ricostituzione in capo allo Stato, determinando così l’estinzione per confusione dei debiti tributari erariali.
Al contrario, l’annullamento con decisione irrevocabile risolve “ora per allora” il vincolo, già risalente al sequestro (avente meri effetti anticipatori), e impone la restituzione del compendio (o dell’equivalente, in caso di autorizzate alienazioni) al soggetto che ne è stato colpito; del pari, la revocazione della confisca, ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, produce eguali effetti restitutori, paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p., per cui il contribuente rientra nella disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari, nella consistenza risultante dalla gestione per suo conto medio tempore effettuata, di cui non ha mai dismesso la titolarità, posto che la confisca acquisisce e mantiene esecutività ablatoria solo con la definitività.
Si cita per la sua pertinenza anche Cassazione civile, Sez. 5 (tributaria), ordinanza n. 11487/2023, pubblicata il 3 maggio 2023, secondo la quale “In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965 e ss. mod., qualora il provvedimento di confisca “medio tempore” emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d’appello, tenuto all’assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall’omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall’amministratore giudiziario, il quale non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente, atteso che, non avendo questi dismesso la titolarità del diritto, l’amministrazione del compendio, attivatasi sul fondamento dell’originario sequestro, che a sua volta seguita a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca, è svolta “in incertam personam”, o per conto di chi spetta, e dunque anche nell’interesse del medesimo, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito “in bonis”.
