Revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena: il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporla anche se era rilevabile già nel giudizio di cognizione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6991/2025, udienza del 30 gennaio 2025, ha ribadito che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.

La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, cod. pen. opera di diritto al momento del verificarsi della causa che vi ha dato luogo.

È pacifico nella consolidata interpretazione giurisprudenziale che il provvedimento giudiziale di revoca ha mera natura dichiarativa: esso, più precisamente è un provvedimento ricognitivo con effetti sostanziali, che risalgono, ope legis, al momento in cui si è verificata la condizione. Il giudice è vincolato a disporre la revoca una volta accertato che il fatto nuovo, in seguito al quale deve disporsi la revoca, si sia verificato entro il periodo di tempo in cui il rapporto giuridico punitivo rimane pendente a causa della sospensione dell’esecuzione della condanna, periodo che ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile per cui, ai fini del computo del termine per la revoca della sospensione condizionale della pena, occorre fare riferimento non alla data della commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa, ma al giorno in cui la sentenza di condanna contenente il beneficio è divenuta irrevocabile.

Sulla base di tali indiscusse coordinate, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 11612 del25/02/2021, Rv. 280682 – 01; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053 – 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Rv. 264156 – 01) e che l’illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso in presenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta alla sua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, n. 48694 del12/06/2019, Rv. 277337 – 01).