Inammissibilità istanza ammissione patrocinio a spese dello Stato : può essere impugnata ex 99 d.P.R. n. 155/2002 (Riccardo Radi)

Nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato sono innumerevoli i provvedimenti dei giudici di merito che sembrano adottati con il solo scopo di dissuadere gli istanti.

Segnaliamo la decisione di un tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il rimedio di cui all’art. 99 d.P.R. n. 155/2002 ammissibile solo avverso le decisioni di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio e non anche in relazione alle declaratorie di inammissibilità delle stesse.

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 2782/2025 ha ricordato che “il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene dichiarata inammissibile, può essere impugnato, ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto“.

Se, invero, dal punto di vista letterale non sembra sussistere coincidenza fra i provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato al quale viene proposta l’istanza e quelli che possono formare oggetto di ricorso (l’art. 97 stabilisce che il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l’ammissione al patrocinio mentre l’art. 99 sancisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso).

L’apparente discrasia deve, ad avviso della cassazione, risolversi nel senso che anche il provvedimento di inammissibilità può formare oggetto di ricorso ex art. 99 d.P.R.115/2002.

Rilevano in tal senso, in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello di rigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istante e soprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di non creare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto di inammissibilità sia illegittimo.

Se è vero, infatti, che l’istanza dichiarata inammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto la dichiarazione di inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenza del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si limita ad indicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettanto vero che in tali casi l’ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data di presentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l’eventuale attività difensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l’impugnazione del provvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effetti della ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tutta l’attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto di liquidazione (Sez. 4, n. 29384 del 26/05/2022).

Quanto sopra detto vale a maggior ragione nel caso in esame, ove si consideri che il procedimento era stato già definito, dunque, non era dato all’imputato di potere riproporre quell’istanza che era stata dichiarata inammissibile sulla scorta di presupposti che erano stati oggetto di specifica contestazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato con il quale, senza entrare nel merito della vicenda, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione per il fatto stesso della ritenuta inammissibilità dell’istanza senza tener conto, peraltro, che il procedimento di opposizione non è regolato dalle preclusioni e dalle decadenza propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale (invero, già prodotta) in ossequio alla disciplina propria del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente, consente l’acquisizione anche in un momento successivo (si veda l’art. 94 terzo comma d.P.R. 115/2002) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione tardiva (cfr. sez.IV, 28.10.2008 n.43312).

Invero stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era primario compito del giudice della opposizione procedere all’esame dell’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (sez. IV 8.8.2008 n.33125), ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge. In ragione di quanto precede, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per territorio.