Impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione: spetta al PM parte del procedimento, non al PG presso la Corte di appello (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6857/2025, udienza del 30 gennaio 2025, ha ribadito che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetti in via esclusiva al PM che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Rv. 278981- 01; Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, Rv. 254224 – 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Rv. 249203 – 01).

Il sistema delineato dagli articoli 655 e 665, cod. proc. pen., delinea un coordinamento simmetrico tra il giudice che procede in sede esecutiva e il PM a cui è devoluta la qualità di parte pubblica nel corrispondente procedimento e tale simmetria deve necessariamente sussistere anche nel giudizio impugnatorio, essendo – in carenza di altre e specifiche indicazioni normative – la parte risultata tale nel primo grado del procedimento legittimata a contestarne l’esito con l’impugnazione: nel concetto di parte legittimata secondo la previsione dell’art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi il procuratore generale della Repubblica che è stato estraneo al procedimento di esecuzione, riferendosi l’espressione usata ai partecipi effettivi della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei alla fase processuale definita (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, Rv. 212743 – 01).

D’altra parte, l’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale a ciascun rappresentante del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito comporta che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è funzionalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Rv. 235981 – 01).

Le deroghe stabilite da talune norme relativamente a specifici atti essendo eccezioni, non sono suscettibili, come tali, di applicazione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Rv. 211151 – 01).