
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 7020/2025 ha ribadito che in tema di archiviazione, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell’udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto”, principio già ribadito (Sez. 5, n. 16138 del 08/02/2024, Gentile, Rv. 286316 – 01).
Nel caso in esame, deve, conseguentemente, ritenersi affetta da nullità l’ordinanza impugnata in quanto emessa “a sorpresa” in violazione del necessario contraddittorio, desumibile dalla speciale procedura prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il comma 1-bis, dell’art. 411 cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, afferma infatti che, se l’archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all’indagato che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.
Nella giurisprudenza della cassazione si è affermato l’orientamento, evocato dal difensore ricorrente, secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, Massida, Rv. 272247 – 01)
Qualora il Giudice per le indagini preliminari ritenga che si possa addivenire all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, non può fare altro che trasmettere gli atti ex art. 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen. al pubblico ministero perché svolga ulteriori indagini o formuli l’imputazione, invitando il pubblico ministero a valutare la possibilità di attivare la richiesta prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., richieste di integrazioni e invito compatibili con i poteri di controllo riconosciuti al giudice in fase di indagini (Sez. 6 n. 88/2018 del 16/01/2018, Giqsuè, non mass.; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010 – 01).
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.

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