La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7461 depositata il 24 febbraio 2025 ha stabilito che in tema di processo penale telematico deve ritenersi che il presupposto per l’operatività della deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento “certificato”, dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento “non certificato”, dall’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Anche qualora la certificazione o l’attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l’efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell’articolo 175-bis Cpp, la validità (e/o l’ammissibilità e/o la ricevibilità) dell’atto che, sulla base della certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.
