La fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (Redazione)

Non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta”, l’incipit è tratto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 66/2019.

Il prossimo 6 marzo, dalle 14,30 alle 17,30, a Milano Palazzo di Giustizia sala Guidoni, ci sarà un confronto dibattito tra magistrati e avvocati sul tema dell’ordinamento giudiziario e deontologia e sui riflessi che le procedure disciplinari possano avere sulla delegittimazione della funzione giudiziaria.

Discuteremo, da prospettive diverse, e rifletteremo sul fatto che: “La legittimazione della funzione giudiziaria dipende sempre di più dalla fiducia che i cittadini ripongono nei loro giudici e nella correttezza dei loro comportamenti”, il pensiero è l’incipit del commento del magistrato Andrea Reale alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 maggio 2023, emessa nella causa C-817/21.

E’ indubbio che la legittimazione della funzione giudiziaria dipende sempre più dalla fiducia che i cittadini ripongono nei loro giudici e nella correttezza dei loro comportamenti :”anche le apparenze possono avere una certa importanza: in altre parole,“non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta”. Ciò perché in una società democratica i giudici debbono ispirare fiducia nel pubblico, a cominciare dalle parti nel processo” Corte Costituzionale sentenza 23 gennaio – 29 marzo 2019 n. 66.

Riportiamo uno stralcio della richiamata sentenza della Consulta:

È in gioco, infatti, la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato.

Per completezza, va peraltro rilevato come in ordine ai criteri generali di valutazione dell’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, sussista una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Strasburgo.

Al lume di essa, l’imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo.

Il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria.

Il criterio oggettivo, che rileva in questo caso, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità.

Sotto questo aspetto, anche le apparenze possono avere una certa importanza: in altre parole, «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta».

È in gioco, infatti, la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (ex plurimis, tra le più recenti, Corte EDU, sentenze 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; 15 gennaio 2015, Dragojević contro Croazia).

Nella larga maggioranza dei casi, l’analisi della Corte europea si è, in effetti, focalizzata sul criterio oggettivo. La verifica ha riguardato, il più delle volte, collegamenti gerarchici o di altra natura tra il giudice e altri protagonisti del procedimento, ovvero – ed è l’aspetto che qui interessa – l’esercizio di differenti funzioni nell’ambito del processo da parte della stessa persona.

A quest’ultimo riguardo, la Corte di Strasburgo è costante nell’affermare che «[i]l semplice fatto che il giudice investito del processo abbia già adottato delle decisioni preprocessuali sulla causa, comprese decisioni in materia di custodia cautelare, non può di per sé giustificare timori sulla sua imparzialità; solo speciali circostanze possono giustificare una diversa conclusione […]. Ciò che conta è la portata e il carattere delle misure preprocessuali disposte dal giudice» (sentenza 15 gennaio 2015, Dragojević contro Croazia; in senso analogo, tra le molte, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 6 giugno 2000, Morel contro Francia).

Si ha mancanza di imparzialità oggettiva, in specie, quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 25 luglio 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22 luglio 2008, Gomez de Liaño y Botella contro Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 24 giugno 2010, Mancel e Branquart contro Francia)”.

Il confronto e il dibattito proseguirà a Milano il prossimo 6 marzo , dalle ore 14,30 alle 17,30, a Palazzo di Giustizia nella sala Guidoni in presenza ed anche webinar per gli avvocati fuori Foro.

Il convegno è organizzato dal COA e dalla Camera penale di Milano e dall’associazione Professionisti del Diritto, per informazioni ed iscrizioni email: professionistideldiritto2020@gmail.com, telefono 3388247178.