La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7456 depositata il 24 febbraio 2025 ha stabilito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia di licenziamento a ricoprire la carica di amministratore di una società, posizione da cui sorgevano formalmente per i titolari degli obblighi di non poco conto.
Pacifico è che il contratto era esclusivamente funzionale agli interessi dell’imputato, che avrebbe fatto ricadere sulla persona offesa, le eventuali future responsabilità derivanti dalla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della società (che è poi fallita) e certamente non giovava alla parte lesa.
In tale ottica, era sicuramente nota all’imputato la condizione di fragilità economica del C., visto che lavorava alle loro dipendenze sin dal 2011, si che lo stesso non avrebbe avuto la possibilità e la forza di opporsi alla richiesta riguardante l’accettazione della carica di amministratore e nemmeno di cercarsi un altro lavoro, dovendo garantirsi la sopravvivenza.
Ricordiamo i precedenti in tema, sia pure in altra situazione di fatto.
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate,( Sez. 2, n. 677del 10/10/14, rv. 261553; Sez. 2 50074/2013, rv. 257984; Sez. 2 656/2009, rv. 246046 e da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269905 – 01).
