Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 44230/2024, udienza del 13 novembre 2024, ha affermato, in tema di estorsione, che rientra nella nozione di danno patrimoniale, rilevante ai fini della configurabilità del delitto, anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Nel caso in esame, il collegio ha avallato la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di estorsione, e non già quello di violenza privata, nella condotta del ricorrente che aveva costretto la vittima ad ammettere l’addebito nel procedimento giudiziale di separazione, identificando il profitto nel vantaggio patrimoniale a non versare il mantenimento.
