Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 6812/2025, udienza dell’11 febbraio 2025, ha chiarito che, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, Rv. 244950 – 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Rv. 239101).
Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccogliere dati rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico- scientifiche.
Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinata dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come avviene, di regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità” dell’azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento.
Ciò che estrae il “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche. La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constatare quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, Rv. 221621, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; Rv. 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
Nel caso in esame l’accesso dei Carabinieri sul luogo dell’incidente il 23.12.2018 portò ai rilievi, alle fotografie e alla elaborazione della planimetria.
La difesa ha dedotto il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia solo all’udienza del 5.10.2021 e nella memoria difensiva del 16.12.2021, e tale eccezione è stata ritenuta tardiva considerato che ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere dedotta prima o immediatamente nell’atto successivo o quanto meno dal difensore dopo la sua nomina oppure entro cinque giorni dall’esame degli atti trattandosi di nullità a regime intermedio Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015), Bianchi, Rv. 263023 – 01.
La parte su cui grava l’onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore – ovvero il PM -, in nessun caso l’indagato o l’imputato né altra parte privata, in quanto l’ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all’imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale. (cfr anche Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265089 – 01).
Nel caso specifico va ribadita la circostanza che gli atti di PG compiuti sul luogo del sinistro si sono svolti alla presenza dei conducenti dei veicoli coinvolti, immediatamente dopo l’impatto, quando non erano emersi indizi di reità.
Pertanto, l’art. 114 citato non rileva, non essendoci, al momento dei rilievi alcuna persona sottoposta alle indagini. Invero, gli atti compiuti dalla PG sono stati meramente ricognitivi, antecedenti alla fase delle indagini preliminari. In ogni caso, come argomentato dalla Corte territoriale, l’eccezione di nullità sollevata per la prima volta nell’udienza del 5.10.2021 è comunque tardiva, tenuto conto che, in atti risulta, che in sede di accertamenti urgenti vi è stato il sequestro dell’autovettura, convalidato il 24.12.2018, notificato alla difesa di fiducia il 27.12.2018, e che il 26.12.2018 il ricorrente ha ricevuto l’informazione di garanzia.
