Procurata inosservanza della pena e rapporti interpersonali leciti (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 7098/2025 ha ricordato lo spartiacque che delimita la condotta (lecita) dei familiari del latitante e la configurabilità nei loro confronti del reato di cui all’art. 390 cod. pen..

La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un’attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato.

Al riguardo la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che l’aiuto, prestato dal terzo, integra gli estremi del reato in questione solo quando è in rapporto di causalità con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Sulla base di tali principi, si è esclusa la responsabilità di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l’intento (cfr., Sez. 6, n. 37980 dell’1/06/2016, Rv. 268150 – 01; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Rv 223978 – 01; Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Rv 179802 – 01).

In tal caso, infatti, i comportamenti adottati per umana solidarietà, che non importino alcuna attività di copertura del latitante, non integrano il reato in questione per difetto del suo elemento oggettivo.

Diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l’effetto di sottrarre taluno all’esecuzione della pena, dall’adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione della punibilità.

Nel caso in esame, il giudice d’appello si è attenuto puntualmente a tali principi di diritto e ha dato conto del contributo causale offerto da ciascuno degli imputati al raggiungimento del risultato perseguito, consistito nell’aiutare il latitante a sottrarsi all’esecuzione della pena.

In particolare, quanto al reato di cui all’articolo 390 c.p. dalle intercettazioni era risultato che F.P., A. P. e G. B. avevano partecipato alla trasferta del latitante da Platì a San Luca; G.B. aveva anche controllato, su richiesta del suocero G.P., l’esterno dell’abitazione, per verificare se vi fossero le condizioni ottimali per lo spostamento del latitante verso San Luca, e aveva anche messo a disposizione di A.P. l’autovettura utilizzata per lo spostamento del padre da San Luca a Platì (auto rivelatasi provvidenziale, per come affermato da A.P., atteso che aveva consentito al latitante di darsi alla fuga seminando la polizia).

Trattasi di condotte volte a consentire, attraverso l’uso di più autovetture e con tutte le cautele del caso, a G.P. di spostarsi da un luogo ad un altro, eludendo i controlli delle Forze dell’ordine e un’eventuale cattura.